Cassazione Civile, Ordinanza n. 25594/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento per imposte dirette, IVA e sanzioni relative agli anni d'imposta 2006 e 2007, oltre a una cartella di pagamento, contestando al contribuente un maggior reddito da lavoro autonomo emerso da indagini finanziarie sui conti correnti intestati al professionista. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che gli avvisi fossero stati emessi ante tempus, in violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la disciplina del termine dilatorio non si applicava agli accertamenti cd. "a tavolino", cioè basati su controlli documentali e indagini finanziarie svolti presso l'Amministrazione e non mediante accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 non si applica agli accertamenti cd. a tavolino fondati su controlli documentali o indagini finanziarie, salvo l'ipotesi dei tributi armonizzati come l'IVA, per i quali il contribuente, per dolersi del mancato contraddittorio, deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere. Nel caso di specie, poiché le riprese derivavano da indagini finanziarie sui conti correnti del professionista, la CTR aveva erroneamente applicato la disciplina del termine dilatorio ed aveva altresì escluso la necessità della prova di resistenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
violazione e falsa applicazione
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
non si applica agli accertamenti a tavolino fondati su controlli documentali o indagini finanziarie eseguiti presso l'Amministrazione; per i tributi armonizzati l'operatività è subordinata alla deduzione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa degli accertamenti effettuati a seguito del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base normativa degli accertamenti IVA derivanti dal controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile
richiamato per la definizione del procedimento camerale sulla base della proposta del relatore
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente dopo la conclusione della verifica non si estende agli accertamenti eseguiti "a tavolino" sulla base di documenti e dati già nella disponibilità dell'Amministrazione, in assenza di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.
- Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'eventuale omissione del contraddittorio endoprocedimentale può assumere rilievo solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto far valere, dimostrando la rilevanza della violazione.
- Quando il giudice di merito applica l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 a un accertamento fondato su indagini finanziarie o controllo documentale interno, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
- La mera emersione processuale della natura 'a tavolino' dell'accertamento consente di escludere l'inammissibilità del motivo per asserita novità della questione, se tale natura risulta già dalla decisione impugnata.
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