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Sentenza

Sentenza n. 666/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2090/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del 2 luglio 2012, notificato il 19 luglio 2012, della concessione edilizia in sanatoria per una tensostruttura destinata alla vendita di prodotti casalinghi e un chiosco per la vendita di bibite

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appello era diretto contro la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2090/2023, che aveva respinto l’impugnazione del diniego comunale. Con il primo motivo, l’appellante sosteneva che il limite volumetrico di 750 mc previsto dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 consentisse di condonare anche le nuove costruzioni non residenziali, purché entro tale soglia; le opere avevano volumetria complessiva di circa 480 mc. Deduceva inoltre l’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli ampliamenti commerciali condonabili e chiedeva, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, 35 e 41 Cost. Contestava anche il rilievo attribuito alla circolare ministeriale n. 2699/2005. Con il secondo motivo, sosteneva che la domanda presentata il 12 gennaio 2004, corredata dalla documentazione e dai pagamenti dovuti — per circa 35.000 euro — avesse prodotto il silenzio-assenso entro il 2006; ne conseguiva, secondo l’appellante, che il Comune non potesse rigettarla nel 2012, ma avrebbe dovuto procedere all’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, ormai oltre il termine di 18 mesi. Contestava inoltre la valutazione del TAR circa la documentazione mancante.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile perché non censurava specificamente la statuizione del TAR secondo cui in primo grado non era stata contestata la mancanza della documentazione richiesta; le ulteriori allegazioni documentali in appello non sono state riscontrate agli atti, salvo la nota di trasmissione e la documentazione relativa al pagamento degli oneri. Il motivo è stato comunque respinto nel merito: il silenzio-assenso in materia di condono edilizio presuppone, oltre al decorso del termine e agli adempimenti documentali ed economici, la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali per il rilascio del titolo. Poiché le opere erano nuove costruzioni a destinazione commerciale, non condonabili ai sensi della disciplina applicabile, il silenzio-assenso non si è formato. Il primo motivo è stato respinto: l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 ammette il condono delle nuove costruzioni soltanto se residenziali; per gli immobili non residenziali il condono è consentito, entro i limiti previsti, soltanto per ampliamenti di manufatti preesistenti. Il limite volumetrico non rende quindi condonabile una nuova costruzione commerciale. La questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. è stata ritenuta non fondata, poiché nuove costruzioni residenziali e commerciali sono situazioni diverse e la distinzione non è irragionevole; il Collegio ha escluso che la disciplina sollevasse anche i profili dedotti con riferimento agli artt. 35 e 41 Cost. La circolare ministeriale non è vincolante per il giudice e può essere disattesa quando contrasta con la legge. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Questo Collegio reputa di non doversi discostare da tale approdo ermeneutico, rispettoso della lettera legislativa che riferisce la norma condonistica – e dunque di carattere eccezionale – alle «nuove costruzioni residenziali», escludendo, per tal via, a contrario le nuove costruzioni non residenziali, come quella a carattere commerciale pacificamente realizzata dall’appellante.

    La disposizione consente il condono delle nuove costruzioni soltanto se residenziali; le nuove costruzioni non residenziali sono escluse, mentre gli immobili non residenziali possono essere condonati, nei limiti di legge, soltanto quando si tratti di ampliamenti.

  • art. 32, comma 35, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il motivo è inammissibile nella parte in cui non censura specificamente la sentenza impugnata laddove, dopo avere elencato “tutta” la documentazione prevista dall’art. 32, comma 35 della legge n. 326 del 2003

    L’appello deve censurare specificamente la statuizione di primo grado relativa alla documentazione necessaria per la sanatoria; la mera allegazione in appello di documenti non reperibili agli atti non supera tale rilievo.

  • art. 32, comma 37, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Dunque, in applicazione dei superiori principi, non si è formato alcun silenzio assenso in quanto l’istanza di sanatoria riguardava un abuso oggettivamente non condonabile (manufatto di nuova costruzione a destinazione non residenziale, come di qui a poco si dirà).

    Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si forma per il solo decorso del termine o per l’adempimento degli oneri documentali ed economici: occorre che l’opera possieda anche i requisiti sostanziali di condonabilità.

  • art. 24 l.r. Sicilia 15/2004

    Quindi, il c.d. terzo condono, in Sicilia, resta regolato dall’art. 24 della legge regionale n. 15 del 2004, il cui comma 1 stabilisce che dalla «data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni».

    La disciplina regionale siciliana recepisce il terzo condono secondo l’art. 32 del d.l. n. 269/2003; ne deriva l’applicazione dei limiti statali relativi alle nuove costruzioni non residenziali.

  • art. 14 disposizioni preliminari al codice civile

    In proposito va recisamente esclusa qualsiasi interpretazione di tipo estensivo e a fortiori di tipo analogico, sia in quanto si verte in materia di condono, che è istituto paradigmaticamente e strutturalmente eccezionale, con conseguente applicazione del canone ermeneutico recato dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, sia in quanto la voluntas legis è evidentemente nel senso di escludere i nuovi edifici non residenziali, atteso che l’ampliamento di precedenti manufatti il legislatore non ha fatto distinzioni tra tipi di immobili, mentre ha espressamente ristretto l’area della condonabilità per le nuove costruzioni.

    La natura eccezionale del condono esclude interpretazioni estensive o analogiche che amplino le categorie di opere sanabili oltre i casi previsti dalla legge.

  • art. 3 Cost.

    Ciò che rende non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante con riferimento all’art. 3 Cost., non essendo configurabile la dedotta disparità di trattamento, in quanto le situazioni di fatto tra la fattispecie condonabile (nuova costruzione a destinazione residenziale) e quella non condonabile (nuova costruzione a destinazione commerciale) sono dissimili, essendo evidente che la legge tutela le esigenze abitative e non le “diverse” esigenze commerciali, con l’ulteriore corollario che tenuto conto delle evidenziate differenze fattuali la norma non involge nemmeno un profilo di irragionevolezza.

    La diversa disciplina delle nuove costruzioni residenziali e commerciali non viola l’eguaglianza quando le fattispecie sono diverse e la scelta legislativa di privilegiare le esigenze abitative non è irragionevole.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dunque, formatosi il silenzio assenso sull’istanza, non doveva essere emesso un provvedimento di rigetto dell’istanza in sanatoria, bensì un annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies, della legge n. 241 del 1990

    La norma è richiamata dall’appellante a sostegno della tesi che, formatosi il silenzio-assenso, il Comune avrebbe dovuto esercitare l’autotutela anziché rigettare la domanda; il giudice ha escluso il presupposto di tale argomento perché il silenzio-assenso non si era formato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private.

Massime di principio

  • Nel condono edilizio previsto dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, le nuove costruzioni sono condonabili soltanto se residenziali, entro i limiti volumetrici stabiliti dalla legge; per le costruzioni non residenziali la sanatoria è ammessa esclusivamente per ampliamenti di manufatti preesistenti, nei limiti previsti.
  • La disciplina eccezionale del condono edilizio non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica per includere categorie di abusi che la legge non contempla.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio presuppone, oltre al decorso del termine e all’adempimento degli oneri documentali ed economici, la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il rilascio del titolo; non può formarsi per sanare un abuso non condonabile.
  • Una censura d’appello è inammissibile se non contesta specificamente la statuizione della sentenza impugnata e si limita a introdurre allegazioni documentali non riscontrate agli atti del giudizio.
  • Una circolare amministrativa non vincola il giudice e può essere disattesa quando contrasta con il chiaro contenuto della normativa primaria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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