Cassazione Civile, Ordinanza n. 21519/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
La controversia nasce da una gara pubblica indetta per l'affidamento di un multiservizio tecnologico integrato per edifici della pubblica amministrazione. Un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui la società ricorrente era mandataria, partecipò alla gara per uno dei lotti. In seguito a vicende penali che coinvolsero un dirigente della centrale di committenza e un socio della società, la partecipante fu colpita da misure interdittive e da misure straordinarie di gestione; la stazione appaltante dispose quindi l'esclusione del raggruppamento dalla procedura ai sensi della disciplina sugli appalti pubblici e l'escussione delle cauzioni provvisorie. L'esclusione fu confermata dal giudice amministrativo in primo grado e in appello. Contro la sentenza d'appello fu proposta revocazione, dichiarata inammissibile dal Consiglio di Stato sul presupposto che non vi fosse stato errore di fatto, ma solo una valutazione giuridica circa la mancata rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. In Cassazione la società ricorrente deduceva, con due motivi, violazione dei limiti esterni della giurisdizione e diniego di giustizia, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare l'errore revocatorio consistente nell'omesso esame dell'istanza di rinvio pregiudiziale e rimettere alla Corte di giustizia la questione interpretativa relativa alla normativa UE sugli obblighi di esclusione dalle gare, anche perché la precedente giurisprudenza europea richiamata non sarebbe stata sovrapponibile al caso concreto. In subordine, la ricorrente insisteva per un nuovo rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non investissero un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, ma si risolvessero nella contestazione del merito della valutazione compiuta dal Consiglio di Stato sulla sussistenza dei presupposti della revocazione. Poiché la decisione amministrativa impugnata aveva esaminato la richiesta di rinvio pregiudiziale e l'aveva motivatamente respinta, non era configurabile un'omissione di pronuncia né un errore revocatorio; di conseguenza, il giudizio di cassazione non poteva essere utilizzato per riesaminare la correttezza di quella valutazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore delle controparti costituite e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ottavo comma; ultimo comma
La censura in cassazione ex art. 111 Cost. è ammessa solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestare la valutazione di merito sulla revocazione effettuata dal giudice amministrativo.
Il ricorso ex art. 362 c.p.c. non può essere utilizzato per sindacare la valutazione delle condizioni di ammissibilità della revocazione compiuta dal Consiglio di Stato.
art. 267 TFUE
L'eventuale mancato rinvio pregiudiziale non integra di per sé un vizio di giurisdizione della sentenza che abbia escluso la revocazione per errore di fatto.
art. 45, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE
La questione evocata dalla ricorrente riguardava l'interpretazione delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, ma la Corte non ha ritenuto che il mancato rinvio pregiudiziale integrasse un vizio denunciabile in sede di legittimità.
art. 38, comma 1, lettere e) e t), d.lgs. n. 163 del 2006
Le norme interne sulle cause di esclusione erano al centro del contendere, ma la loro interpretazione non poteva essere riesaminata sotto forma di vizio di giurisdizione contro la sentenza sulla revocazione.
La revocazione amministrativa è circoscritta all'errore di fatto percettivo e non consente di censurare errori di giudizio o interpretazioni giuridiche già esaminate dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 4, paragrafo 3, TUE
È richiamato dalla ricorrente come parametro di leale cooperazione, ma non viene accolto come base per affermare un vizio di giurisdizione.
art. 19, paragrafo 1, TUE
È evocato dalla ricorrente a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale, ma non muta i limiti del sindacato della Cassazione sulla sentenza del Consiglio di Stato.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Richiamato dalla ricorrente sul versante del giusto processo, ma non considerato idoneo a trasformare la doglianza in una questione di giurisdizione.
art. 13 CEDU
È richiamato come parametro di tutela effettiva, ma il suo invocato mancato rispetto non incide sui limiti esterni della giurisdizione.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Evocati dalla ricorrente a sostegno del diniego di giustizia, ma non tali da fondare l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la decisione sulla revocazione.
art. 32, comma 8, d.l. n. 90 del 2014, conv. in L. n. 114 del 2014
Richiamato nel quadro delle misure straordinarie di gestione adottate nei confronti dell'impresa coinvolta nella vicenda penale.
art. 45 d.lgs. n. 231 del 2001
Richiamato quale base della misura interdittiva applicata all'impresa a seguito delle vicende penali emerse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Conferma la debenza dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c. quando, sotto la veste del vizio di giurisdizione, si contesti in realtà la valutazione del giudice amministrativo sulla sussistenza dei presupposti della revocazione.
- L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione materiale su un fatto non controverso e non espressamente esaminato; non può estendersi alla valutazione giuridica, all'interpretazione delle domande o al giudizio sulla rilevanza di una richiesta di rinvio pregiudiziale.
- La dedotta omissione di rinvio alla Corte di giustizia non integra automaticamente omissione di pronuncia né vizio di giurisdizione, quando il giudice abbia in realtà esaminato la questione e deciso motivatamente di non rimetterla.
- Le parti possono sollecitare il rinvio pregiudiziale, ma tale sollecitazione non si traduce di per sé in un autonomo diritto processuale a ottenere una pronuncia espressa sulla rimessione né a far valere in cassazione il diniego come limite esterno della giurisdizione.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato resta confinato ai soli limiti esterni della giurisdizione, senza possibilità di riesaminare il merito dell'apprezzamento svolto dal giudice amministrativo in ordine alla revocazione o all'opportunità del rinvio alla Corte di giustizia UE.
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