Cassazione Civile, Ordinanza n. 22155/2026 del 28/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IVA notificato a una società, con cui l'Ufficio contestava l'indebita detrazione dell'imposta per operazioni soggettivamente inesistenti inserite, secondo la prospettazione erariale, in una frode carosello nel settore carburanti. La società aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi provata la conoscibilità della frode o comunque la mancata diligenza dell'operatore. Il successivo ricorso per cassazione era stato rigettato; quindi la società proponeva ricorso per revocazione dell'ordinanza della Cassazione n. 3949/2025. Nel ricorso per revocazione, tuttavia, la parte ricorrente ha poi depositato rinuncia, allegando un accordo transattivo con l'Ufficio e chiedendo la compensazione delle spese. La Corte ha verificato che l'accordo e il pagamento prodotti riguardavano avvisi di accertamento diversi da quello oggetto del giudizio, e che non vi era accettazione della rinuncia da parte dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione, ha rilevato che la documentazione prodotta non riguardava l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e che mancava un accordo sull'oggetto della controversia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
norma posta a base del ricorso per revocazione dell'ordinanza di cassazione.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la trattazione camerale.
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale.
la rinuncia al ricorso è atto recettizio; gli adempimenti previsti sono finalizzati ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
menzionato nel precedente ricorso per cassazione rigettato, in relazione alla valutazione delle prove.
menzionato nel precedente ricorso per cassazione rigettato, in relazione alla valutazione delle prove.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
menzionato nel precedente ricorso per cassazione rigettato, in tema di prova nel processo tributario.
richiamato nei motivi del precedente ricorso per cassazione per contestare la distribuzione dell'onere della prova in tema di IVA e fatture soggettivamente inesistenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato nel primo motivo del precedente ricorso per cassazione, per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indicato nel secondo motivo del precedente ricorso per cassazione, per omesso esame di fatto decisivo.
richiamato nel ragionamento sul diritto alla detrazione IVA e sulla sua esclusione in caso di frodi carosello.
art. 17 della direttiva 77/388/CEE
richiamato quale base unionale del principio per cui la detrazione IVA è esclusa se il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto recettizio che non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo del giudizio, fermo restando il regime delle spese.
- Quando la rinuncia è correttamente depositata, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi della disciplina processuale applicabile.
- La condanna alle spese resta a carico del rinunciante, salvo eventuali accordi specifici rilevanti sul punto.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di disposizione eccezionale di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
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