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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22145/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione, iniziata nel 1996, di un fondo agricolo per l'ampliamento del cimitero comunale e dal successivo decreto di esproprio del 2001. Il bene fu in parte effettivamente utilizzato per l'opera pubblica, ma una porzione rimase nella disponibilità dell'ente e venne poi concessa in locazione a compagnie di telefonia per l'installazione di stazioni radio base. I proprietari chiesero la restituzione della parte non utilizzata per la finalità dichiarata e il risarcimento del danno da mancato godimento. Il Tribunale, qualificata l'occupazione come usurpativa, ordinò la restituzione della porzione di area non interessata dai lavori e liquidò il danno solo per quella parte, rigettando il resto della domanda. In appello i proprietari contestarono il mancato riconoscimento della restituzione di un'ulteriore porzione e il mancato integrale ristoro del pregiudizio; la Corte d'appello riconobbe la restituzione solo dell'area concretamente destinata ai ripetitori telefonici e liquidò il danno da occupazione illegittima sulla base del canone locativo desumibile dal mercato, limitandolo alle annualità non prescritte. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il terreno, essendo agricolo e non edificabile, doveva essere valutato secondo i criteri propri dei terreni agricoli; che la destinazione a ripetitori telefonici non era un uso concretamente praticato dai proprietari; e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto un vantaggio patrimoniale abnorme fondato su una utilizzazione commerciale solo teorica. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi e con il giudicato interno sulla natura usurpativa dell'occupazione, e perché le censure non erano pertinenti rispetto al criterio adottato per la liquidazione del danno da mancato godimento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Comune non avesse censurato la ragione decisoria effettiva della sentenza impugnata, ossia la qualificazione dell'occupazione come usurpativa e la conseguente debenza del risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene secondo i criteri generali dell'illecito civile, non quelli dell'indennità espropriativa. Ha inoltre affermato che, ai fini del lucro cessante, il proprietario può dimostrare anche per presunzioni la concreta possibilità di locare il bene a terzi nel periodo dell'occupazione, e che il canone di mercato per l'uso come sito per impianti di telefonia costituiva parametro logicamente utilizzabile. Sono state quindi confermate le statuizioni della Corte d'appello, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 L. n. 865/1971

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne valorizzi un contenuto decisivo, poiché la controversia è ricondotta all'illecito da occupazione usurpativa e non alla disciplina dell'indennità espropriativa.

  • art. 20 L. n. 865/1971

    Censurato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto al decisum.

  • art. 40 d.P.R. n. 327/2001

    Invocato dal ricorrente in materia espropriativa; la Corte lo considera non decisivo nel caso, perché il danno è stato liquidato come conseguenza di un illecito per occupazione illegittima.

  • art. 50 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto pertinente dalla Corte.

  • art. 2043 c.c.

    Costituisce il parametro generale della responsabilità aquiliana applicato alla fattispecie di occupazione illegittima con obbligo di risarcire il danno da mancato godimento.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul risarcimento del danno; la liquidazione segue i criteri generali del danno risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    Evocato per la liquidazione equitativa; la Corte richiama l'uso delle presunzioni e del criterio del canone locativo di mercato.

  • art. 1223 c.c.

    È la norma sulla quale la Corte fonda la liquidazione del danno, comprendente danno emergente e lucro cessante.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal Comune.

  • art. 338 R.D. n. 1265/1934

    Richiamato per sostenere il vincolo di rispetto cimiteriale e la non edificabilità dell'area, argomento ritenuto non pertinente alla liquidazione del danno da occupazione illegittima.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o con un giudicato interno formatosi su un punto decisivo della controversia.
  • In tema di occupazione illegittima di un bene immobile da parte della pubblica amministrazione, una volta esclusa la legittimità dell'apprensione, il proprietario ha diritto alla restituzione del bene e al risarcimento del danno da mancato godimento secondo le regole generali dell'illecito civile.
  • Il danno da occupazione senza titolo deve essere liquidato considerando il periodo effettivo di sottrazione del bene e il corrispettivo ragionevolmente conseguibile dal proprietario per la sua concessione a terzi, non esclusivamente la destinazione agricola o edificatoria astratta del fondo.
  • Ai fini del lucro cessante è ammissibile il ricorso a presunzioni per desumere la concreta possibilità di locazione del bene e il relativo valore di mercato, soprattutto quando l'uso economico ipotizzato sia coerente con le caratteristiche del bene e con il mercato del periodo considerato.
  • La valutazione del pregiudizio da occupazione illegittima può tenere conto di usi del bene resi possibili dall'evoluzione tecnologica e del mercato, se tali usi risultano concretamente praticabili nel periodo di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNesso di causalitàProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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