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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22146/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un distretto turistico aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale un ministero della sanità di uno Stato estero chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla diffusione della pandemia da Covid-19, deducendo la mancata tempestiva segnalazione all'OMS della diffusione del coronavirus e la mancata adozione di controlli sugli scali aeroportuali in partenza da quel Paese. Il tribunale aveva dichiarato la domanda improcedibile perché la notificazione dell'atto introduttivo non era andata a buon fine secondo la procedura prevista dal trattato bilaterale Italia-Cina sull'assistenza giudiziaria civile. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il rifiuto di assistenza del Ministero della giustizia cinese, motivato con riferimento alla sovranità dello Stato richiesto, impedisse il perfezionamento della notifica e che la mera consegna dell'atto a un centro di cooperazione legale non bastasse a integrare una notifica valida ed efficace. Nel ricorso per cassazione la parte attrice ha denunciato violazione e falsa applicazione della legge di ratifica ed esecuzione del trattato, sostenendo che la consegna dell'atto all'International Legal Cooperation Center, su incarico del Ministero della giustizia italiano, e la nota di risposta dell'omologo cinese dimostrassero l'avvenuta ricezione dell'atto e quindi una conoscenza quantomeno effettiva del convenuto. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando inoltre che anche la notifica del ricorso per cassazione non si era perfezionata per il medesimo rifiuto di assistenza; ha affermato che, in caso di rifiuto ai sensi del trattato, la parte interessata deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio secondo l'art. 142 c.p.c., onere che nella specie non era stato assolto. Ha poi precisato che, essendo il ricorso comunque infondato, era superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica. Il ricorso è stato rigettato, senza spese per mancata difesa dell'intimato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva negato la validità della notificazione dell'atto introduttivo e, conseguentemente, la possibilità di superare il vizio processuale dedotto; ha ritenuto che il rifiuto di assistenza opposto dal Ministero della giustizia cinese impedisse il perfezionamento della notifica e che la parte attrice avrebbe dovuto riattivare la procedura notificatoria nelle forme dell'art. 142 c.p.c. Non avendolo fatto, il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e rigettato. La Corte ha inoltre rilevato, in via preliminare, il mancato perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, ma ha considerato superfluo disporne la rinnovazione perché il ricorso era comunque destinato al rigetto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato; è stato infine dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 4 marzo 1994, n. 199

    Ha ratificato ed eseguito il trattato tra Italia e Repubblica popolare di Cina sull'assistenza giudiziaria in materia civile; la Corte ne ha applicato le disposizioni per affermare che la notificazione tramite autorità centrali presuppone la prestazione dell'assistenza richiesta.

  • Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, art. 12

    La prova dell'avvenuta notificazione richiede una ricevuta datata e firmata dal destinatario o un'attestazione dell'ufficio che ha eseguito la notificazione, con indicazione della persona che ha ricevuto l'atto, della qualità, della data, del luogo e delle modalità di consegna.

  • Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, art. 19

    La Parte richiesta può rifiutare l'assistenza quando l'atto da notificare pregiudichi la sovranità o la sicurezza dello Stato richiesto, oppure sia contrario ai principi fondamentali del suo ordinamento; tale rifiuto impedisce il perfezionamento della notifica.

  • art. 142 c.p.c.

    In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalla convenzione internazionale, la parte interessata deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio secondo le modalità previste da questa disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    In presenza dei presupposti processuali, comporta l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto giudiziario è affidata a una procedura di cooperazione giudiziaria internazionale, il suo perfezionamento presuppone la concreta prestazione dell'assistenza da parte dell'autorità estera richiesta; se tale assistenza è rifiutata nei casi previsti dal trattato, la notifica non si perfeziona.
  • Il rifiuto dell'autorità centrale estera non può essere superato valorizzando la sola circolazione dell'atto presso gli uffici intermedi o la mera conoscenza del procedimento da parte dell'autorità che ha gestito la richiesta: ciò che conta è la ricezione dell'atto da parte del destinatario finale secondo le forme convenzionali.
  • Se la notificazione internazionale fallisce per rifiuto di assistenza, la parte interessata ha l'onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio con le modalità sussidiarie previste dal codice di rito; la mancata riattivazione può condurre alla reiezione della domanda o dell'impugnazione.
  • In sede di legittimità, quando il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato, è superfluo disporre la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio, poiché ciò determinerebbe un inutile aggravio processuale senza utilità per la garanzia effettiva del contraddittorio.
  • La nozione di valida notificazione richiede non solo la regolarità formale della procedura, ma anche il raggiungimento del suo scopo nei confronti del destinatario, secondo le specifiche garanzie previste dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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