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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22141/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di trasporto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso di somme per disservizi e ulteriori spese di viaggio connessi a viaggi ferroviari. Dopo un primo giudizio favorevole al viaggiatore, un successivo giudizio fu definito dal Giudice di pace con declaratoria di incompetenza per valore; il medesimo giudice dichiarò poi inammissibile la revocazione proposta avverso tale decisione. Il tribunale, investito dell'appello, lo dichiarò inammissibile perché l'atto di gravame non indicava in modo sufficiente le parti della sentenza censurate né le violazioni di legge dedotte, impedendo di individuare i punti contestati. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che l'appello contenesse invece l'indicazione delle statuizioni impugnate e delle ragioni di doglianza; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112, 395 nn. 4 e 5, 398 e 399 c.p.c. in relazione alla revocazione e al regolamento di competenza. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: ha ribadito che l'appello deve contenere l'individuazione dei capi impugnati e una parte argomentativa idonea a rendere comprensibili le censure, senza formule sacramentali, ma anche che la verifica va fatta sul contenuto dell'atto di appello, il quale deve essere autosufficiente e non può consistere in un assemblaggio o trascrizione frammentaria di atti, tale da non consentire la ricostruzione della vicenda e dei punti devoluti. Poiché il giudice di merito aveva accertato che l'atto di gravame era stato redatto mediante trascrizione e assemblaggio di parti dell'atto introduttivo e della comparsa conclusionale, con impossibilità di delimitare il thema decidendum, la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta corretta. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge; nel caso è stata invocata per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro della dedotta violazione; la Corte non ravvisa però alcuna violazione, ritenendo corretta la decisione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 342 c.p.c.

    l'atto di appello deve indicare i capi impugnati e le ragioni della censura in modo da consentire l'immediata individuazione delle questioni devolute; non è richiesto un progetto alternativo di sentenza, ma l'atto deve essere autosufficiente.

  • art. 395 c.p.c.

    norma sulla revocazione; il secondo motivo richiama tali ipotesi di revocazione, ma la censura resta assorbita.

  • art. 398 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di revocazione; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 399 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di revocazione; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    è la base normativa del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • L'atto di appello deve individuare i capi della sentenza impugnati e contenere una parte argomentativa che renda comprensibili le specifiche ragioni di censura, così da delimitare il thema decidendum del giudizio di secondo grado.
  • Non sono richieste formule sacramentali né la predisposizione di un progetto alternativo di decisione; tuttavia l'appello deve essere autosufficiente e consentire, da solo, l'immediata comprensione delle questioni devolute.
  • La verifica della specificità dell'appello va compiuta esclusivamente sul contenuto dell'atto di gravame al momento della sua proposizione, senza poter colmare carenze mediante altri atti o mediante il successivo ricorso per cassazione.
  • La redazione dell'appello mediante mera trascrizione o assemblaggio di parti di altri atti, quando non permetta di ricostruire la vicenda fattuale e i punti contestati, integra un difetto di specificità tale da giustificarne l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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