Cassazione Civile, Ordinanza n. 22144/2026 del 28/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti avevano presentato un'istanza per ottenere la revisione dei dati catastali relativi a un locale adibito a deposito/cantina, sostenendo che la superficie fosse stata computata erroneamente e che dovesse essere ridotta al 25% perché superficie accessoria e pertinenziale dei rispettivi appartamenti. L'Amministrazione aveva respinto la richiesta con provvedimento del 17 dicembre 2020. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata e la domanda è stata dichiarata inammissibile perché qualificata come impugnazione di un diniego di autotutela, ritenuto sostanzialmente non impugnabile se non per vizi del rifiuto. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, da un lato, violazione degli artt. 2, comma 3, e 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il diniego di rettifica dei dati catastali è atto impugnabile; dall'altro, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., perché la corte di merito avrebbe deciso su un preteso diniego di autotutela anziché sulla domanda di annullamento del rigetto dell'istanza di rettifica catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato l'unico motivo, osservando che il giudice d'appello ha erroneamente qualificato la domanda come impugnazione di un diniego di autotutela, mentre si trattava di impugnazione del diniego espresso a un'istanza di variazione catastale. Ha affermato che l'atto di diniego della variazione catastale concerne una operazione catastale di classamento ed è quindi impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, con rinvio altresì per l'esame dell'eventuale estensione del giudicato invocato nella memoria illustrativa.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo per la difesa personale degli avvocati che hanno proposto il ricorso
art. 360 c.p.c.
comma 1 n. 3; comma 1 n. 4
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma sul corrispondenza tra chiesto e pronunciato, asseritamente violata dal giudice di merito
art. 113 c.p.c.
richiamato quale parametro dell'attività decisoria del giudice, asseritamente violato
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'impugnabilità degli atti catastali e la giurisdizione tributaria
art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte afferma che consente il ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, compreso il diniego della variazione catastale
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
individua tra le controversie devolute alla giurisdizione tributaria quelle sulla consistenza, il classamento e l'attribuzione della rendita catastale
art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701
termine di dodici mesi dalla presentazione della "DOCFA"
il termine per la determinazione della rendita definitiva è ordinatorio e non perentorio
art. 4, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per l'attuale denominazione delle Commissioni tributarie come Corti di giustizia tributaria
Massime di principio
- In materia catastale, il diniego espresso o tacito dell'Amministrazione a una richiesta di variazione dei dati o del classamento è un atto relativo alle operazioni catastali e, come tale, è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- La domanda del contribuente va qualificata in base al suo contenuto sostanziale: se mira a ottenere la rettifica di superficie, rendita, categoria o classamento di un immobile, non può essere degradata a mera istanza di autotutela solo perché l'Amministrazione abbia opposto un rifiuto.
- L'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546/1992 va interpretato in modo ampio e coerente con l'art. 2 del medesimo decreto, così da ricomprendere tutti gli atti che incidono sulle operazioni catastali e producono effetti fiscali negativi sul contribuente.
- Il termine di dodici mesi previsto per la determinazione della rendita definitiva nella procedura DOCFA ha natura ordinatoria e non preclude al contribuente di chiedere in ogni tempo la correzione di dati catastali non veritieri sin dall'origine.
- Quando il classamento catastale non rispecchia la situazione di fatto o di diritto originaria, il proprietario mantiene il diritto di chiedere la variazione della classificazione o della rendita e, in caso di rigetto, di ottenere un sindacato giurisdizionale sulla legittimità del diniego.
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