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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione d'urgenza, disposta nel 1983 da un Comune, di terreni di proprietà privata per la realizzazione di opere pubbliche, poi effettivamente eseguite senza però l'adozione del provvedimento formale di espropriazione. I proprietari, dopo aver agito in primo grado per l'accertamento dell'acquisizione del fondo alla mano pubblica secondo la logica dell'accessione invertita e per il risarcimento del danno, hanno visto accolta la domanda dal Tribunale. In appello il Comune ha contestato solo la quantificazione del danno, mentre i proprietari hanno proposto appello incidentale per ottenere un valore maggiore. Nel ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso presupponendo un trasferimento della proprietà senza valido atto ablatorio e che la controversia fosse devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme costituzionali e processuali, perché il giudice di merito non avrebbe considerato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha superato l'accessione invertita e introdotto l'art. 42-bis del T.U. espropriazioni; 3) violazione dell'obbligo di motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe determinato il risarcimento basandosi in modo sostanzialmente esclusivo sul prezzo risultante da un atto di acquisto dei medesimi proprietari, senza adeguata comparazione con altri elementi e valori di mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione della giurisdizione del giudice ordinario e l'accertamento dell'avvenuta acquisizione del bene alla mano pubblica per accessione invertita fossero già coperte da giudicato interno, poiché la sentenza di primo grado si era pronunciata su tali punti e l'appello non li aveva investiti, essendosi le parti limitate a discutere del quantum del risarcimento. Ha quindi escluso che lo ius superveniens, l'abbandono giurisprudenziale dell'accessione invertita o l'introduzione dell'art. 42-bis potessero intaccare il giudicato formatosi tra le parti. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto la censura in realtà diretta a contestare il merito della valutazione probatoria e la scelta del criterio di stima, valutazione rimessa al giudice di merito e sorretta da motivazione non apparente, avendo la Corte territoriale spiegato perché aveva privilegiato il prezzo di acquisto dei proprietari e disatteso altri parametri. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla giurisdizione e sul diritto di difesa

  • art. 103, comma 1, Cost.

    richiamato dai ricorrenti per affermare la giurisdizione amministrativa esclusiva nelle controversie espropriative connesse all'esercizio del potere pubblico

  • art. 113 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in tema di tutela contro gli atti della pubblica amministrazione

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla questione di giurisdizione

  • art. 386 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla questione di giurisdizione

  • art. 133, comma 1, lett. f) e g), d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la devoluzione alla giurisdizione amministrativa delle controversie in materia espropriativa

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei tre motivi di ricorso per cassazione

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per chiedere la sospensione del giudizio in attesa dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 132, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare l'intangibilità del giudicato sostanziale tra le parti

  • d.P.R. n. 327/2001, art. 42-bis

    menzionato dai ricorrenti come nuovo strumento di acquisizione sanante introdotto dall'ordinamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato nel dispositivo per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il giudicato interno formatosi su una statuizione relativa alla giurisdizione o all'accertamento del trasferimento della proprietà impedisce di rimettere in discussione tali punti in sede di impugnazione, se non sono stati specificamente censurati.
  • Lo ius superveniens, anche se retroattivo, non incide sul giudicato sostanziale già formato tra le parti, salvo espressa diversa volontà del legislatore.
  • L'evoluzione giurisprudenziale che superi un istituto applicato nella decisione di merito non è idonea, di per sé, a travolgere un giudicato interno ormai consolidato.
  • La censura di motivazione è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dei criteri di stima, poiché la scelta tra elementi probatori concorrenti appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito, se sorretta da motivazione comprensibile e non apparente.
  • In tema di quantificazione del danno derivante dall'occupazione e trasformazione di un fondo, il giudice può valorizzare un acquisto compiuto dagli stessi proprietari come elemento di riscontro del valore, purché spieghi perché lo ritenga più attendibile di altri dati comparativi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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