Cassazione Civile, Ordinanza n. 31298/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società concessionaria della riscossione aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per crediti relativi ad aggi di riscossione, diritti di notifica e interessi di mora collegati sia a una cartella di pagamento sia ad alcuni avvisi di accertamento. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte il credito, escludendo tali voci; l’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale. Nel ricorso per cassazione la concessionaria ha dedotto: 1) violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 45 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’aggio sarebbe comunque dovuto e richiamando precedente di legittimità; 2) violazione dell’art. 29 d.l. n. 78/2010, assumendo che, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento senza impugnazione, l’accertamento diviene esecutivo e maturano aggio e interessi di mora, con inizio dell’attività di riscossione già alla presa in carico della posizione da parte del concessionario. Il curatore non si è difeso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il tribunale aveva escluso l’ammissione di aggio e diritti di notifica in relazione alla cartella notificata dopo la dichiarazione di fallimento; inoltre ha ribadito che il credito per aggio è concorsuale solo se l’attività di riscossione sia iniziata prima del fallimento, almeno con la notifica della cartella. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che anche esso non censurava specificamente le autonome rationes del decreto, in particolare la mancanza di prova del perfezionamento delle notifiche delle raccomandate e la mancata produzione degli avvisi di accertamento. Ha poi confermato che la mera presa in carico della posizione non equivale all’inizio della riscossione e che, ai fini del diritto all’aggio, occorre che l’attività esattoriale si sia estrinsecata con la notificazione della cartella prima del fallimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata costituzione del curatore; è stato invece disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 93 l.fall.
norma posta a base della domanda di ammissione al passivo da parte del creditore.
art. 17 del dec. lgs. n. 112/1999
le spese relative alle procedure esecutive possono essere estese, in via interpretativa, anche alle procedure concorsuali; il precedente richiamato non giustifica però l’ammissione automatica dell’aggio nel caso concreto.
art. 45 d .P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente come parametro normativo della pretesa, ma non ritenuto decisivo per sovvertire la decisione impugnata.
art. 29 del dec. leg. n. 78/2010
decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, in assenza di impugnazione, l’accertamento diviene esecutivo; ciò non basta però, da solo, a far decorrere il diritto all’aggio se non risulta l’avvio concreto della riscossione.
"il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento"
l’esecuzione forzata esattoriale inizia dopo la notificazione della cartella e il decorso infruttuoso del termine di 60 giorni; pertanto l’aggio presuppone che tale fase sia iniziata prima del fallimento.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento"
in caso di rigetto del ricorso è dovuto, se spettante, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
"pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis"
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
"violazione e/o la falsa applicazione"
il ricorso è stato proposto per violazione di legge, ma i motivi non hanno colpito specificamente le rationes decidendi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che ricorre per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes decidendi poste a base del decreto impugnato; il motivo che non si confronta con una di esse è inidoneo a determinare la cassazione.
- Il credito per aggio del concessionario della riscossione ha natura concorsuale solo se l’attività di riscossione sia stata concretamente iniziata prima della dichiarazione di fallimento; in difetto, il credito resta estraneo alla procedura per il principio di cristallizzazione del passivo.
- Ai fini dell’insorgenza del diritto all’aggio non è sufficiente la mera presa in carico interna della posizione del contribuente o la sola esistenza del titolo esecutivo in astratto: occorre che l’attività esattoriale si sia estrinsecata, almeno, con la notificazione della cartella di pagamento prima del fallimento.
- L’inizio dell’esecuzione forzata esattoriale, rilevante anche per la spettanza dell’aggio, si collega alla notificazione della cartella di pagamento e al vano decorso del termine di legge, non a un atto meramente informativo o preparatorio.
- La mancanza di prova della notifica degli atti presupposti e la mancata produzione degli avvisi di accertamento impediscono il riconoscimento di accessori del credito, quando su tali documenti si fonda il presupposto della pretesa.
- Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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