Cassazione Penale, Ordinanza n. 34071/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Patti del 10 febbraio 2026, che lo aveva condannato a 667 euro di ammenda per il reato edilizio di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, per opere realizzate senza permesso di costruire in area vincolata (capo A); per le violazioni degli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, relative a opere in zona sismica eseguite senza preavviso al Genio civile né preventiva autorizzazione scritta (capo B); e per il reato di cui all’art. 181 d.lgs. 42/2004, per opere prive di autorizzazione paesaggistica in area vincolata (capo C). Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione del reato del capo B), nonché vizio di motivazione sulla responsabilità: secondo il ricorrente, i manufatti risalivano al 1980, appartenevano al precedente proprietario ed erano stati regolarizzati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove non rientrano tra quelle deducibili in cassazione quando, come nella specie, la motivazione del giudice di merito è congrua e dà conto delle ragioni della decisione. Era stato rilevato che alcuni manufatti autorizzati negli anni Ottanta presentavano difformità distributive rispetto ai progetti e che ulteriori opere erano state accorpate senza titolo edilizio, rendendo necessaria la presentazione della CILA; inoltre, la richiesta del parere del Genio civile da parte dell’imputato rendeva non verosimile l’attribuzione al precedente proprietario degli abusi relativi ai magazzini. Il successivo parere favorevole della Soprintendenza non poteva sanare retroattivamente la violazione degli obblighi amministrativi per opere in zona sismica. La censura di prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata: il reato era stato commesso nel 2022, aveva termine prescrizionale di quattro anni, aumentato di un anno per le interruzioni, e non era quindi prescritto alla data della sentenza di primo grado del 10 febbraio 2026. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che alcuni manufatti, sebbene autorizzati da permessi di costruire risalenti agli anni ottanta, presentavano difformità nella distribuzione interna degli ambienti rispetto ai progetti originari, mentre una parte ulteriore era stata accorpata ai manufatti autorizzati senza il necessario titolo edilizio, risultando necessaria la presentazione della CILA.
La realizzazione di opere difformi dai progetti autorizzati o accorpate senza il necessario titolo edilizio è stata considerata rilevante ai fini della responsabilità per il reato edilizio contestato.
artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001
Quanto alla contestata realizzazione di opere in zona sismica, la Corte ha precisato che il parere favorevole della Soprintendenza acquisto successivamente non è idoneo a escludere la responsabilità penale, non potendo la violazione degli obblighi amministrativi previsti per la realizzazione di opere in area a rischio sismico essere sanata retroattivamente.
La violazione degli obblighi amministrativi previsti per la realizzazione di opere in zona sismica non è sanata retroattivamente dal successivo parere favorevole della Soprintendenza.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che alcuni manufatti, sebbene autorizzati da permessi di costruire risalenti agli anni ottanta, presentavano difformità nella distribuzione interna degli ambienti rispetto ai progetti originari, mentre una parte ulteriore era stata accorpata ai manufatti autorizzati senza il necessario titolo edilizio, risultando necessaria la presentazione della CILA.
Il testo non espone una specifica interpretazione dell’art. 181 d.lgs. 42/2004; riferisce tuttavia che le opere erano contestate anche perché prive di autorizzazione paesaggistica in area vincolata.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarato inammissibile il ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il reato è stato commesso nel 2022 e si prescrive in quattro anni ai quali è da aggiungere un anno, tenendo conto delle interruzioni.
Per il reato considerato il termine di prescrizione è stato determinato in quattro anni, con l’aggiunta di un anno in ragione delle interruzioni.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formulate come vizi di motivazione o violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto; le valutazioni del giudice di merito restano insindacabili se sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico.
- Il successivo parere favorevole della Soprintendenza non esclude la responsabilità penale per la violazione degli obblighi amministrativi previsti per la realizzazione di opere in zona sismica, poiché tali violazioni non possono essere sanate retroattivamente.
- Quando il reato è commesso nel 2022 e il termine prescrizionale è di quattro anni, con un anno aggiuntivo per le interruzioni, il reato non è prescritto alla data del 10 febbraio 2026.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisata l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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