Cassazione Penale, Ordinanza n. 34000/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda la segnalazione di un errore materiale nella sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione n. 19992 del 6 maggio 2026, pronunciata sui ricorsi di due imputati. Il difensore, tramite un avvocato che dichiarava di farsi portavoce del difensore di fiducia, ha segnalato che a pagina 9, paragrafo 3.3, la motivazione menzionava l’art. 129, comma 3, c.p.p. invece dell’art. 125, comma 3, c.p.p., norma che la decisione intendeva richiamare in relazione al vizio di omessa motivazione. La Corte ha esaminato la segnalazione nell’ambito della procedura prevista dall’art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha rilevato che il riferimento all’art. 129, comma 3, c.p.p. era un refuso evidente, poiché il contesto argomentativo e la natura del vizio, individuato nell’omessa motivazione, rendevano chiaro il richiamo voluto all’art. 125, comma 3, c.p.p.; ha inoltre osservato che l’art. 129, comma 3, c.p.p. non esiste. Ha tuttavia concluso che si trattava di un errore interno alla motivazione, privo di rilevanza esterna e pertanto non da correggere. Il dispositivo non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
Su segnalazione dell'avv. Gianfranco Antonio Vecchio — che dichiara di farsi portavoce dell'avv. Vincenzo Venezia, difensore di fiducia dei ricorrenti — è stata attivata la procedura per la correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 625- bis, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale n. 19992 del 06/05/2026, pronunciata sui ricorsi proposti da Cristiano Calogero Bilello e Giovanni Di Vita.
La procedura di correzione dell’errore materiale è stata attivata ai sensi di questa disposizione; il testo non espone ulteriori criteri interpretativi della norma.
art. 125, comma 3, c.p.p.
È chiaro, dal complessivo contesto argomentativo e dalla natura del vizio rilevato (omessa motivazione), che la decisione intendeva fare riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (e non all'art. 129, comma 3, cod. proc. pen. che neppure esiste).
Il richiamo all’art. 125, comma 3, c.p.p. era quello coerente con il vizio di omessa motivazione discusso nella sentenza.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale non è necessaria per un refuso contenuto nella motivazione quando l’errore è riconoscibile dal contesto, la disposizione che si intendeva richiamare è identificabile e il refuso è privo di rilevanza esterna.
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