Cassazione Penale, Ordinanza n. 34022/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 9 ottobre 2025 della Corte d'appello di Palermo, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Palermo affermativa della sua responsabilità per tentata truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e uso di atto falso. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo in particolare la grossolanità del falso e l'inidoneità della condotta. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva anche un motivo d'appello generico: attribuiva l'inidoneità del falso alla valutazione del direttore dell'ufficio postale, benché il documento fosse stato esibito all'impiegato allo sportello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. In tema di falso documentale, l'inidoneità dell'azione esclude la punibilità soltanto quando la falsificazione sia tanto evidente da risultare riconoscibile ictu oculi da chiunque; i giudici di merito avevano adeguatamente motivato che l'alterazione non fosse agevolmente percepibile. Inoltre, il motivo d'appello sul punto era generico e quindi inammissibile fin dall'origine: la mancata pronuncia esplicita di tale inammissibilità da parte della Corte territoriale non consente di censurare in cassazione la motivazione sul motivo viziato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
la Corte d'appello di Palermo che ha confermato decisione con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di tentata truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e uso di atto falso
La decisione menziona la tentata truffa tra i reati per i quali è stata confermata la responsabilità, ma il testo non espone un'interpretazione dell'art. 56 c.p.
Massime di principio
- Nel falso documentale, l'inidoneità dell'azione esclude la punibilità solo quando la falsificazione è talmente evidente da essere riconoscibile ictu oculi da chiunque; non basta che il falso sia individuato in seguito da una valutazione qualificata.
- La censura di merito generica è inammissibile fin dall'origine. Se il giudice dell'impugnazione non dichiara espressamente tale inammissibilità e non esamina il motivo, il dedotto difetto di motivazione su quel punto non può essere fatto valere con ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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