Cassazione Penale, Ordinanza n. 34017/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 29 gennaio 2026 della Corte di appello di Catania, che, in accoglimento della richiesta di pena concordata, gli aveva applicato quattro anni e due mesi di reclusione ed euro 18.200 di multa per i reati commessi il 21 novembre 2025 di cui agli artt. 81 c.p. e 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge per carenza di motivazione sulla determinazione della pena. La doglianza si collegava anche alla mancata applicazione della continuazione tra i reati, questione alla quale l'interessato aveva rinunciato nell'ambito dell'accordo sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il concordato in appello su questioni alle quali l'imputato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Nel caso concreto, la mancata applicazione della continuazione tra i reati rientrava tra le questioni rinunciate; la censura relativa alla carenza di motivazione sulla pena concordata non integra violazione di legge per omessa valutazione di elementi rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (nel caso, in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra reati), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
La rinuncia alla questione della continuazione nell'ambito del concordato in appello preclude che essa sia riproposta nel giudizio di legittimità.
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Alfio Nicotra chiede l'annullamento della sentenza con la quale, in accoglimento della richiesta di pena concordata, la Corte di appello di Catania gli ha applicato la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.PR. n. 309/1990, commessi il 21 novembre 2025.
La sentenza individua tali disposizioni come norme incriminatrici dei reati per i quali era stata applicata la pena concordata; non ne espone un'interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Il concordato in appello su questioni alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, comprese le questioni rilevabili d'ufficio.
- La deduzione di carenza di motivazione sulla pena concordata non integra, di per sé, una violazione di legge per omessa valutazione di elementi rilevanti.
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