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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34020/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 3 ottobre 2025 della Corte d'appello di Roma, che aveva confermato la sua responsabilità penale, già affermata dal Giudice dell'udienza preliminare di Roma all'esito del giudizio abbreviato. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come furto in abitazione e sul proprio coinvolgimento, contestando il riconoscimento operato dagli agenti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge quanto alla sussistenza della contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché mira a ottenere una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità, a fronte di motivazione adeguata: la Corte d'appello non aveva affermato che il ricorrente fosse stato ripreso nei video con il volto coperto né che vi fosse stato un travisamento su tale aspetto. La questione non era comunque decisiva, poiché l'attribuzione del fatto risultava dal rinvenimento della refurtiva subito dopo il furto, nel corso dei controlli sui due complici e sull'autovettura sulla quale viaggiavano. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, come già il corrispondente motivo d'appello. Il terzo motivo è inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche era motivato con le modalità del fatto e con i plurimi precedenti penali, indicativi di un'inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura motivazionale che, a fronte di una motivazione adeguata, richiede una nuova valutazione delle fonti di prova, riservata ai giudici di merito.
  • Una contestazione relativa a un singolo elemento probatorio non è decisiva quando la responsabilità risulti autonomamente e con certezza da ulteriori elementi probatori, quali il rinvenimento della refurtiva subito dopo il fatto.
  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che non individua in modo puntuale le ragioni della denunciata violazione di legge; la genericità già presente nel corrispondente motivo d'appello non viene superata dalla sua riproposizione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando congiuntamente le modalità del fatto e i plurimi precedenti penali, anche in quanto indicativi di una propensione alla commissione di reati.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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