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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15410/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto qualificato in origine come appalto tra una azienda sanitaria e una cooperativa sociale, nell'ambito del quale una lavoratrice era stata assunta dalla cooperativa per svolgere mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani. La lavoratrice ha chiesto il risarcimento del danno, sostenendo la non genuinità dell'appalto e la sostanziale illiceità del contratto, con conseguente applicazione del CCNL del comparto sanità pubblica anziché di quello delle cooperative socio-sanitarie e pagamento delle differenze retributive. Dopo una prima fase di giudizio e un precedente annullamento della sentenza d'appello per difetto di integrazione del contraddittorio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha confermato la non genuinità dell'appalto e la condanna dell'azienda sanitaria. In Cassazione l'azienda sanitaria ha proposto un unico motivo denunciando violazione degli artt. 29, comma 1, e 20 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come appalto c.d. pesante e, per ciò solo, avesse tratto l'illegittimità dell'appalto e la configurazione di una somministrazione illecita di manodopera. La ricorrente lamentava in sostanza un errore di qualificazione giuridica e chiedeva una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha precisato che il giudice di rinvio non aveva affatto fondato la decisione su una qualificazione dell'appalto come 'pesante', ma aveva ritenuto insussistente l'autonoma organizzazione del lavoro da parte della cooperativa, requisito necessario anche negli appalti c.d. leggeri o labour intensive. Ha quindi ribadito che, ai fini della genuinità dell'appalto, è indispensabile che l'appaltatore conservi potere direttivo e organizzativo sui dipendenti e assuma il rischio d'impresa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore della lavoratrice, compensazione delle spese nei confronti della cooperativa e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione era formalmente fondato sulla violazione di norme di diritto, ma la Corte ha osservato che la doglianza, nella sostanza, mirava a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    La norma è richiamata come disposizione che distingue l'appalto genuino dalla somministrazione di lavoro; per la genuinità sono necessari l'esercizio del potere direttivo e organizzativo in capo all'appaltatore e l'assunzione del rischio d'impresa.

  • art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato quale disciplina della somministrazione di lavoro, contrapposta all'appalto genuino.

  • art. 1655 c.c.

    Definisce l'appalto come contratto caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi necessari e dalla gestione a proprio rischio da parte dell'appaltatore; tali elementi sono stati richiamati per verificare la genuinità del contratto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto la veste della violazione di legge, una mera contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Ai fini della genuinità dell'appalto, anche nell'appalto c.d. leggero o labour intensive, non basta che l'appaltatore utilizzi mezzi messi a disposizione dal committente; è necessario che permanga un'autonoma organizzazione dell'attività e l'assunzione del rischio d'impresa.
  • La distinzione tra appalto leggero e appalto pesante rileva soprattutto per escludere che l'uso di attrezzature del committente sia di per sé indice di illiceità, ma non elimina il requisito essenziale dell'apporto organizzativo dell'appaltatore.
  • L'accertamento sulla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione, del potere direttivo e del rischio d'impresa è tipicamente valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • La cassazione della sentenza d'appello per nullità dovuta a difetto di integrità del contraddittorio comporta la rinnovazione integrale del giudizio di secondo grado, senza vincoli derivanti dal precedente esito di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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