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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15393/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva irrogato sanzioni pecuniarie per varie violazioni in materia di lavoro, tra cui l'omessa consegna dei prospetti paga e l'omessa registrazione nel libro unico del lavoro. Il destinatario dell'ingiunzione aveva proposto opposizione dinanzi al tribunale, deducendo anche che le violazioni contestate ai punti 4 e 5 non fossero autonomamente sanzionabili oppure dovessero essere punite con un'unica sanzione ai sensi dell'art. 8 L. n. 689/1981, secondo il criterio del cumulo giuridico. Dopo l'accoglimento dell'opposizione in primo grado, l'amministrazione aveva appellato e la corte d'appello aveva riformato la decisione, rigettando l'opposizione. In cassazione il ricorrente aveva censurato, tra l'altro, l'omessa pronuncia della corte d'appello sulla domanda relativa all'illegittimità delle sanzioni e all'applicazione del cumulo giuridico. La precedente ordinanza di legittimità aveva dichiarato inammissibile quel motivo ritenendo non indicato "come e dove" la domanda fosse stata riproposta in appello. Con il ricorso per revocazione il ricorrente ha dedotto errore di fatto revocatorio, sostenendo che nel ricorso per cassazione erano stati invece indicati specificamente gli atti processuali e le pagine in cui la domanda era stata proposta e riproposta, con trascrizione del relativo contenuto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione per errore di fatto, revocando parzialmente la propria precedente ordinanza nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso per cassazione e aveva regolato le spese relative a quel giudizio. Nella fase rescissoria ha poi ritenuto fondato il quarto motivo, osservando che la corte d'appello non si era pronunciata sulle domande specificamente riproposte in appello circa la sanzionabilità delle violazioni e, in subordine, l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 L. n. 689/1981. Di conseguenza ha cassato sul punto la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinché decida su tali domande e sulle spese di tutti i gradi, compresi il precedente giudizio di legittimità e il giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    consente la revocazione per errore di fatto quando la decisione sia fondata su un presupposto fattuale inesistente risultante dagli atti di causa.

  • art. 391-bis c.p.c.

    legittima la revocazione delle ordinanze e delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge, compreso l'errore di fatto revocatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza originaria riguardava l'omessa pronuncia su una domanda ritualmente riproposta in appello.

  • art. 8 L. n. 689/1981

    invocato per sostenere che le violazioni contestate dovessero essere sanzionate con un'unica sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio sussiste quando il giudice di legittimità affermi l'inesistenza di un fatto processuale che dagli atti risulta invece esistente, purché il fatto non sia stato oggetto di valutazione controversa ma di mera percezione.
  • La revocazione della decisione della Corte di cassazione è ammissibile anche quando l'errore consista nell'aver ritenuto mancante, nel ricorso o negli atti, un'indicazione in realtà puntualmente presente, come l'indicazione del "come" e del "dove" una domanda sia stata proposta o riproposta.
  • Se il giudice d'appello omette di pronunciare su una domanda o eccezione specificamente riproposta dalla parte soccombente, la sentenza è censurabile per violazione dell'art. 112 c.p.c. e va cassata con rinvio affinché il giudice di merito si pronunci sulla questione rimasta inevasa.
  • Quando la censura di omessa pronuncia riguarda una questione di cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, il giudice del rinvio deve esaminare espressamente la domanda e regolare conseguentemente anche le spese dei gradi precedenti e del giudizio di legittimità interessato dalla revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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