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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15397/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Corte d’Appello di Roma in una materia indicata come "altre ipotesi pubblico impiego". Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, corredato da dichiarazione personale sottoscritta. La dichiarazione non è stata notificata alla controparte. Il Comune resistente aveva depositato controricorso nel termine di legge, ma ha poi presentato tardivamente una memoria, volta a sostenere l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica entro sessanta giorni dalla sentenza impugnata. La Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile tale memoria tardiva, richiamando l’assetto del procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., e ha quindi valorizzato la rinuncia del ricorrente ai fini dell’estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per effetto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, nonostante la mancata notifica della rinuncia alla controparte. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di lite, osservando che il resistente non aveva svolto valide difese utili ai fini della decisione, e ha negato il raddoppio del contributo unificato, perché l’estinzione non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nel procedimento camerale, alla parte contro cui è diretto il ricorso che non abbia depositato il controricorso nel termine di legge è preclusa ogni attività processuale nel periodo tra la scadenza del termine per il controricorso e l’adunanza camerale, comprese memorie e produzioni documentali.

  • artt. 372 e 380-bis.1 c.p.c.

    Le memorie tardive depositate dopo il termine per il controricorso sono inammissibili nel rito camerale disciplinato dall’art. 380-bis.1 c.p.c.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’ipotesi di estinzione del processo, non prevista dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., la parte intimata che non abbia tempestivamente depositato il controricorso non può compiere ulteriori attività processuali nel periodo successivo alla scadenza del termine e fino all’adunanza camerale, con conseguente inammissibilità di memorie tardive.
  • La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo di cassazione anche se la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata alla controparte, quando il giudice la ritenga comunque idonea a produrre l’effetto estintivo nel caso concreto esaminato.
  • L’estinzione del giudizio non comporta il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché tale esito non è contemplato dalla norma.
  • In mancanza di valide difese della parte resistente, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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