Cassazione Civile, Ordinanza n. 15415/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un docente di scuola primaria, assunto a termine dall'anno scolastico 2009/2010 e poi immesso in ruolo dall'a.s. 2015/2016, ha agito per ottenere: a) le differenze retributive correlate al riconoscimento della maggiore anzianità maturata prima dell'immissione in ruolo; b) l'indennità sostitutiva per ferie non fruite relative agli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. In primo grado il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle differenze retributive, ha condannato l'amministrazione al pagamento di una somma per effetto della clausola di salvaguardia e ha respinto la domanda sulle ferie per prescrizione quinquennale. In appello la decisione è stata riformata solo in parte sul punto prescrizione, ma è stata confermata la reiezione della domanda relativa alle ferie non godute, sulla base del computo dei giorni di ferie monetizzabili e della disciplina sul sabato. Nel ricorso per cassazione, con un unico motivo, il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola 2008 e dell'art. 1, commi 54-56, L. n. 228/2012, assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto applicabile ai docenti a termine l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni in base all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che, per il periodo rilevante, la disciplina delle ferie dei docenti a tempo determinato non consentiva di considerarli automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, né di negare in modo automatico l'indennità sostitutiva per il solo fatto che non avessero chiesto di fruire delle ferie. Il diritto alla monetizzazione può essere escluso solo se il datore di lavoro dimostri di avere inutilmente invitato il lavoratore a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie e alla relativa indennità, in conformità al diritto UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Norme richiamate
art. 13 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Per il personale docente a tempo indeterminato le ferie devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche; la disciplina è richiamata per comprendere il quadro regolatorio delle ferie scolastiche.
art. 19 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Per i docenti a tempo determinato, se la durata del rapporto non consente la fruizione delle ferie, queste sono liquidate al termine dell'anno scolastico; la fruizione nelle sospensioni delle lezioni non è obbligatoria e, se non richiesta, dà luogo al pagamento sostitutivo alla cessazione del rapporto.
art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012
come integrato dall'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012
La norma va letta in modo conforme al diritto UE e non consente la perdita automatica del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva senza previa messa in condizione del lavoratore di fruirne tramite adeguata informazione e invito del datore di lavoro.
art. 1, commi 54-56, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto una disciplina speciale per il personale della scuola; il comma 55 delimita l'applicazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, mentre il comma 56 ha previsto la disapplicazione delle clausole contrattuali incompatibili solo dal 1° settembre 2013.
art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE
Osta alla perdita automatica delle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza verifica che il lavoratore sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto.
art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato in combinazione con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE quale parametro per interpretare la disciplina nazionale delle ferie.
art. 3 Cost.
Richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della norma sulle ferie, ma la Corte costituzionale ha escluso il contrasto sulla base di una lettura non automatica della perdita del diritto.
art. 36 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità in relazione alla tutela del diritto alle ferie e alla retribuzione sostitutiva.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente, il mancato godimento delle ferie non comporta automaticamente la perdita dell'indennità sostitutiva: il datore di lavoro deve provare di aver invitato il lavoratore a fruirne e di averlo informato chiaramente della conseguenza estintiva in caso di mancato esercizio.
- La disciplina interna sulle ferie del pubblico impiego e quella speciale del personale scolastico devono essere interpretate in modo conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che esclude la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della corrispondente indennità senza una previa effettiva possibilità di fruizione.
- Per il periodo disciplinato dal CCNL scuola 2006/2009, il docente a tempo determinato non è tenuto a chiedere le ferie né può essere considerato automaticamente in ferie nel lasso di tempo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno; le ferie non godute restano monetizzabili alla cessazione del rapporto, salvo prova contraria del datore di lavoro secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza UE.
- La distribuzione dell'onere probatorio grava sull'amministrazione datrice di lavoro, che deve dimostrare non solo la possibilità astratta di fruizione, ma anche l'effettivo invito e l'informazione adeguata al lavoratore circa la possibile perdita del diritto.
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