Cassazione Civile, Ordinanza n. 15402/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro svolto presso una residenza sanitaria per anziani, in cui una lavoratrice era stata assunta da una cooperativa sociale per svolgere mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una struttura dell'azienda sanitaria locale. La lavoratrice ha chiesto di accertare la non genuinità dell'appalto stipulato tra l'azienda sanitaria e la cooperativa e di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in primo grado come differenze retributive dovute applicando il CCNL del comparto sanità pubblica anziché quello delle cooperative del settore socio-sanitario. Dopo una prima cassazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa, il giudizio è stato riassunto e la corte d'appello, in sede di rinvio, ha confermato l'illiceità del contratto, ritenendo che mancasse l'autonoma organizzazione dell'appaltatore e che l'assetto negoziale celasse una somministrazione di manodopera. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 29, comma 1, e 20 del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come appalto di tipo 'pesante' e avesse, per ciò solo, negato la genuinità dell'appalto e affermato la somministrazione illecita di manodopera. La censura, però, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, contestando l'apprezzamento istruttorio compiuto dal giudice del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, sotto la formale veste della violazione di legge, la censura tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che la corte d'appello non aveva fondato la decisione sull'erronea distinzione tra appalto 'leggero' e 'pesante', ma aveva accertato in fatto la mancanza dell'autonoma organizzazione dell'appaltatore e del relativo rischio d'impresa, requisiti necessari anche per l'appalto c.d. labour intensive. Conseguentemente, è rimasta ferma la conferma dell'accertamento di non genuinità dell'appalto e della responsabilità dell'azienda sanitaria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della lavoratrice, mentre sono state compensate nei confronti della cooperativa, non considerata parte vittoriosa o soccombente. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione della violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003
Nel definire l'appalto genuino rispetto alla somministrazione di lavoro, richiama la permanenza in capo all'appaltatore del potere direttivo e organizzativo sui dipendenti e l'assunzione del rischio d'impresa.
art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003
Le norme sulla somministrazione costituiscono il parametro distintivo rispetto all'appalto genuino.
Il contratto di appalto richiede l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa.
La trattazione in camera di consiglio è avvenuta secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell'esito del giudizio, è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di riesame del merito, dei fatti storici e della valutazione delle prove.
- La distinzione tra appalto c.d. leggero e appalto c.d. pesante non è decisiva di per sé: anche nell'appalto labour intensive la genuinità richiede un'autonoma organizzazione dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa.
- L'utilizzo di mezzi o attrezzature del committente non rende illecito l'appalto se permane l'apporto organizzativo dell'appaltatore, cioè un quid pluris che coordini i beni verso il risultato contrattuale.
- Quando una precedente sentenza di appello è cassata per difetto di integrazione del contraddittorio, la nullità impone la rinnovazione integrale del giudizio di secondo grado, senza vincoli derivanti dall'esito del giudizio annullato.
- La parte che si limiti a non chiedere espressamente l'accoglimento o il rigetto del ricorso e si limiti a una posizione neutra non va considerata soccombente o vittoriosa ai fini della regolazione delle spese.
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