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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15405/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una azienda sanitaria locale e una cooperativa sociale cui erano affidate prestazioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani. La lavoratrice, formalmente dipendente della cooperativa, ha chiesto il risarcimento del danno conseguente all’accertamento della non genuinità dell’appalto e alla conseguente illegittima somministrazione di manodopera, con condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive calcolate secondo il CCNL del comparto sanità pubblica anziché secondo il CCNL delle cooperative socio-sanitarie. Dopo un primo accoglimento in Tribunale, una precedente decisione d’appello favorevole all’azienda sanitaria era stata cassata per mancata integrazione del contraddittorio; nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente confermato la non genuinità dell’appalto e la condanna dell’azienda. Con il ricorso per cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto violazione degli artt. 29, comma 1, e 20 d.lgs. n. 276/2003 nonché dell’art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato il rapporto come appalto pesante e che, comunque, la decisione fosse frutto di una indebita rivalutazione del materiale istruttorio; ha anche richiamato un preteso contrasto con altra pronuncia di legittimità sul medesimo contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, il motivo mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che la Corte d’appello non aveva fondato la decisione su un’erronea distinzione tra appalto leggero e pesante, ma aveva accertato in fatto la mancanza di autonoma organizzazione dell’appaltatore e la conseguente assenza dei requisiti di genuinità dell’appalto, requisiti richiesti anche per gli appalti labour intensive. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della lavoratrice, mentre sono state compensate nei confronti della cooperativa, che non aveva concluso per l’accoglimento o il rigetto del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

    La deduzione formale della violazione di legge non è ammissibile quando, in concreto, il motivo tende a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    La norma distingue l’appalto genuino dalla somministrazione di lavoro e richiede, per la genuinità, che l’appaltatore conservi potere direttivo-organizzativo sui dipendenti e assuma il rischio d’impresa.

  • art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato come parte della disciplina della somministrazione di lavoro, contrapposta all’appalto genuino.

  • art. 1655 c.c.

    Il contratto di appalto presuppone organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell’appaltatore; tali elementi sono centrali anche per distinguere l’appalto genuino dalla somministrazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
  • Ai fini della genuinità dell’appalto, anche quando si tratti di appalto c.d. leggero o labour intensive, non basta che l’appaltatore utilizzi mezzi forniti dal committente: è necessario che permanga un’autonoma organizzazione dell’attività e l’assunzione del rischio d’impresa.
  • La distinzione tra appalto leggero e pesante incide solo sul rilievo dell’uso di mezzi del committente, ma non elimina il requisito essenziale dell’apporto organizzativo dell’appaltatore.
  • La decisione del giudice di rinvio, resa dopo cassazione per nullità del precedente appello per difetto di contraddittorio, non è vincolata dal precedente esito di merito annullato, dovendo il giudizio essere rinnovato integralmente.
  • La presenza di una difformità di esito rispetto ad altra sentenza relativa allo stesso rapporto non integra di per sé contrasto di giudicati o vizio della decisione, se l’esito dipende da diversi accertamenti di fatto e da diverse censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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