Cassazione Civile, Ordinanza n. 12008/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una cessione di ramo d'azienda, perfezionata nel maggio 2010, che alcuni lavoratori assumevano essere simulata. Essi chiedevano di far accertare la natura fittizia del trasferimento e, come conseguenza, di ottenere la costituzione o reintegra del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cedente, oltre al risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione dovuta e quanto percepito a seguito della collocazione in cassa integrazione disposta dalla società cessionaria. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 32 citato per aver applicato il regime decadenziale a una cessione ex art. 2112 c.c. già realizzata prima dell'entrata in vigore della legge; con il secondo gruppo di censure hanno contestato l'accertamento di merito sulla simulazione del trasferimento e la mancata ammissione della prova testimoniale, nonché la valutazione degli artt. 1344 e 1345 c.c. e della l. n. 223/1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il termine di decadenza introdotto dall'art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010 non si applichi alle cessioni del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. già perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norma di diritto
art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010
il termine di decadenza da esso previsto non si applica alle cessioni del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. già perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge
disciplina la cessione del contratto di lavoro nell'ambito del trasferimento d'azienda; il momento del trasferimento è decisivo per stabilire l'applicabilità della decadenza
art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604
richiamato dall'art. 32, comma 4, lett. c), come disposizione cui si applicano i nuovi termini decadenziali
esprime il criterio intertemporale per cui, quando una decadenza è introdotta ex novo, la nuova disciplina si applica alle situazioni in essere ma il termine decorre dall'entrata in vigore della modifica, salvo diversa disciplina transitoria
richiamato per dare continuità alla giurisprudenza di legittimità conforme
richiamato nelle censure dei ricorrenti in relazione alla dedotta simulazione/frode nella cessione
richiamato nelle censure dei ricorrenti in relazione al motivo illecito o alla simulazione del trasferimento
richiamata nelle censure dei ricorrenti come normativa rilevante sul trasferimento/gestione della crisi occupazionale
Massime di principio
- Il termine di decadenza introdotto per impugnare la cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. non opera retroattivamente sulle cessioni già perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto, quando il testo della norma collega espressamente la decorrenza al momento del trasferimento.
- Se una norma introduce per la prima volta una decadenza e non disciplina una fase transitoria, l'applicazione intertemporale va letta in modo da bilanciare l'esigenza di certezza e sollecitazione dell'azione con la tutela dell'affidamento del soggetto già titolare della situazione sostanziale.
- Nell'interpretazione della disciplina decadenziale, la specifica indicazione del "trasferimento" come dies a quo assume valore decisivo: il termine decorre da quel fatto storico solo se esso si verifica sotto la vigenza della nuova disciplina.
- Quando il primo motivo di ricorso impone la cassazione della decisione impugnata, le ulteriori censure che investono l'accertamento di merito restano assorbite.
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