Sentenza n. 86/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento: - dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di predisposizione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 L. 328/00 in favore del minore, depositata con pec del 23.02.2023; - dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento in ordine all'istanza dei ricorrenti; per la condanna: - della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a. e per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sulla richiesta di predisposizione e approvazione del progetto individuale per la persona disabile ai sensi dell'art. 14 l. 328/2000; la domanda sul silenzio era stata già accolta con sentenza non definitiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, genitori di un minore con disabilità, avevano chiesto al Comune la predisposizione di un progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000. Dopo la sentenza non definitiva che aveva accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato all'amministrazione di provvedere, l'inerzia era proseguita e il TAR aveva nominato un commissario ad acta. Il commissario ha poi approvato il progetto individuale, con individuazione della copertura finanziaria. Restava da decidere la domanda risarcitoria, riferita sia a danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal ritardo nell'approvazione del progetto, sia al danno da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990. Quanto al danno non patrimoniale, i ricorrenti deducevano genericamente disarmonie, inefficienze e assenza di sostegno istituzionale, senza specificare i concreti pregiudizi psico-fisici o relazionali subiti. Quanto al danno patrimoniale, richiamavano il ritardo dell'ASP nei rimborsi delle spese per terapie ABA, ma senza produrre adeguata prova documentale e senza dimostrare il nesso causale con l'inerzia del Comune relativa all'istanza del 2023, trattandosi di spese e iniziative giurisdizionali anteriori e autonome. Infine, per il danno da mero ritardo, non risultava che i ricorrenti avessero previamente attivato il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria. Ha riconosciuto che la sopravvenuta approvazione del progetto da parte del commissario ad acta dimostrava la spettanza del bene della vita, requisito preliminare per il risarcimento del danno da ritardo. Tuttavia, ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale perché le allegazioni erano generiche e non individuavano puntualmente i pregiudizi concretamente subiti, dei quali il danneggiato deve provare l'an debeatur, anche solo in via indiziaria; la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. può riguardare soltanto il quantum. Ha respinto anche il danno patrimoniale, per carenza di prova delle spese e, soprattutto, per difetto di nesso causale tra il ritardo del Comune nella predisposizione del progetto individuale e i ritardati rimborsi delle terapie ABA, riconducibili a distinti obblighi dell'ASP e a vicende giudiziarie anteriori. Ha inoltre rigettato la domanda relativa al danno da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990, non essendo stato previamente esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della medesima legge. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni non si erano costituite.
Norme richiamate
Disciplina il progetto individuale per la persona disabile; la sua approvazione sopravvenuta ha dimostrato la spettanza del bene della vita richiesto.
Ha costituito, insieme all'art. 117 c.p.a., la base processuale della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio.
Ha consentito l'accertamento del silenzio e l'ordine all'amministrazione di provvedere; nel giudizio era stata prevista anche la nomina del commissario ad acta.
È stato richiamato come fondamento della domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima.
art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990
Il risarcimento del danno da ritardo richiede la spettanza del bene della vita, la specifica allegazione dei pregiudizi, la prova dell'an e del quantum e il nesso causale con l'inerzia amministrativa.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
La domanda di danno da mero ritardo è stata rigettata per il mancato previo ricorso al potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
Il previo esercizio del potere sostitutivo è stato ritenuto condizione legittimante la risarcibilità del danno da mero ritardo.
La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale può operare soltanto sul quantum debeatur e non esonera il ricorrente dall'allegare e dimostrare l'esistenza del danno.
Massime di principio
- Il risarcimento del danno da ritardo nell'esercizio del potere amministrativo presuppone, anzitutto, la dimostrazione della spettanza del bene della vita richiesto, anche attraverso la prova che l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza con ragionevole probabilità.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale può riguardare esclusivamente la quantificazione del pregiudizio e non supplisce alla mancata allegazione precisa e alla mancata prova dell'esistenza del danno, che deve essere indicato in termini concreti e specifici, anche mediante elementi indiziari.
- Il danno patrimoniale da ritardo non è risarcibile in assenza di prova sia del pregiudizio economico sia del nesso causale diretto e immediato tra tale pregiudizio e l'inerzia amministrativa; non sono imputabili all'amministrazione procedente danni derivanti da obblighi autonomi di altra amministrazione e da vicende anteriori e indipendenti.
- La domanda di risarcimento del danno da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990 richiede, quale condizione legittimante secondo la decisione, il previo ricorso al potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della stessa legge.
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