Cassazione Civile, Ordinanza n. 02405/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva contestato a una società proprietaria di un natante ad uso trasporto persone la violazione dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza comunale n. 310/2006 e dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, perché il mezzo sarebbe transitato nelle acque del centro storico di Murano nonostante il divieto previsto per le unità adibite a noleggio granturismo munite di autorizzazioni rilasciate da comuni diversi da Venezia. Il Tribunale di Venezia aveva accolto l'opposizione della società, confermando la decisione del Giudice di pace. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, tutti inerenti alla legittimità e alla corretta interpretazione del divieto: 1) violazione delle norme richiamate in relazione alla asserita irragionevolezza della disparità di trattamento tra operatori autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri comuni; 2) violazione dell'ordinanza dirigenziale n. 310/2006 e degli artt. 3, 9 e 41 Cost.; 3) violazione dell'art. 21 della l. n. 287/1990; 4) violazione dell'art. 5 del T.U.E., della l. n. 130/2008 e dell'art. 112 c.p.c.; 5) in subordine, violazione degli artt. 117 Cost., 49, 56 e 96 TFUE, della l. n. 278/1990, della l. n. 21/1992, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Le questioni erano già state affrontate dalle Sezioni Unite nel 2023 e da successive ordinanze della stessa sezione. Prima della decisione, il Comune ha depositato rinuncia al ricorso; la controricorrente non ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato integralmente le spese, ritenendo giustificata la compensazione per il precedente contrasto interpretativo. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso, non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso dopo la fissazione dell'adunanza camerale; non essendovi adesione della controricorrente, la Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, valorizzando il pregresso contrasto interpretativo sulle questioni decise dalle Sezioni Unite nel 2023. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale della decisione
art. 391, comma 1, c.p.c.
la rinuncia al ricorso intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell'adunanza consente la pronuncia con ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rinuncia al ricorso non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 5, comma 7, ordinanza comunale n. 310 del 2006
norma posta a base della contestazione amministrativa
art. 7-bis d.lgs. n. 267 del 2000
base normativa della sanzione irrogata dal Comune
art. 5, allegato E, legge n. 2248 del 1865
invocato nel primo motivo per la censura di disparità di trattamento
art. 11 legge n. 21 del 1992
invocato nel primo motivo per la censura di disparità di trattamento
art. 12 legge Regione Veneto n. 63 del 1993
invocato nel primo motivo per la censura di disparità di trattamento
art. 3 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 9 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 41 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 21 legge n. 287 del 1990
richiamato nel terzo motivo
art. 5 del T.U.E.
richiamato nel quarto motivo
art. 112 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo
art. 117 Cost.
richiamato nel quinto motivo
art. 49 T.F.U.E.
richiamato nel quinto motivo
art. 56 T.F.U.E.
richiamato nel quinto motivo
art. 96 T.F.U.E.
richiamato nel quinto motivo
legge n. 278 del 1990
richiamata nel quinto motivo
legge n. 21 del 1992
richiamata nel quinto motivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel quinto motivo
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel quinto motivo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se interviene dopo la comunicazione della fissazione dell'adunanza camerale e non è accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio con provvedimento della Corte.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può regolare le spese compensandole integralmente quando la controversia presenti un preesistente contrasto interpretativo di particolare rilievo.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
- Quando le questioni di diritto sono già state oggetto di recente composizione da parte delle Sezioni Unite, la decisione sul ricorso può arrestarsi alla presa d'atto della rinuncia senza esame nel merito dei motivi.
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