Cassazione Civile, Ordinanza n. 19507/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un soggetto fisico, di una cartella di pagamento di rilevante importo emessa per la riscossione di somme dovute in base a una sentenza tributaria passata in giudicato relativa a una società di capitali. Il contribuente sosteneva che, poiché la società si era trasferita all’estero, la cartella avrebbe dovuto essere notificata alla società stessa e non alla persona fisica; contestava inoltre di essere effettivamente amministratore di fatto della società e, quindi, di essere legittimamente destinatario della pretesa. L’Amministrazione finanziaria eccepiva invece che tali censure investivano il merito dell’accertamento ormai definitivo e non vizi propri della cartella, richiamando il giudicato formatosi sulla precedente decisione che aveva già qualificato il soggetto come amministratore di fatto. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, pur confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che l’atto fosse autonomamente impugnabile perché colpiva l’errata individuazione del responsabile d’imposta e aveva affermato che l’Ufficio non avesse provato i presupposti della responsabilità personale ex art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. 602/1973, né l’esistenza di una società di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo con cui l’Amministrazione denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., osservando che la CTR aveva di fatto rimesso in discussione un accertamento coperto da giudicato e aveva pronunciato su questioni di merito estranee al sindacato sulla cartella di pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto rispettoso dei requisiti formali di ammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata incanalata come violazione di norme processuali per error in procedendo.
La CTR è stata ritenuta avere pronunciato su un thema decidendum incompatibile con quello devoluto, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La CTR ha violato l’efficacia del giudicato, rimettendo in discussione fatti e qualificazioni già definitivamente accertati.
Ogni atto impugnabile può essere contestato solo per vizi propri, salvo il caso di atti presupposti non notificati; non è ammissibile usare l’impugnazione della cartella per far valere vizi dell’avviso di accertamento già notificato e definitivo.
Richiamato dalla CTR per i presupposti della responsabilità personale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale verifica nel giudizio sulla cartella perché estranea al thema decidendum.
Richiamato dalla CTR per la responsabilità personale del soggetto, ma la Corte ha escluso che tali profili potessero essere riesaminati in sede di opposizione alla cartella.
art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha deciso direttamente la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri; non è consentito dedurre, contro la cartella, doglianze che attengono all’avviso di accertamento già ritualmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione o per giudicato.
- Quando un accertamento tributario è coperto da giudicato, il giudice dell’impugnazione della cartella non può rimetterne in discussione i presupposti fattuali o giuridici, pena violazione dell’art. 2909 c.c.
- Se il giudizio di legittimità consente di definire la controversia senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
- L’eccezione relativa alla mancata legittimazione soggettiva a ricevere la cartella, quando implica contestazione del presupposto impositivo già definito, non integra di per sé un vizio proprio dell’atto di riscossione se mira in sostanza a riaprire il merito dell’accertamento.
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