Cassazione Civile, Ordinanza n. 27499/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS di una professionista per l’anno 2009 e dalla richiesta contributiva correlata. Il Tribunale aveva annullato l’iscrizione e dichiarato non dovuta la contribuzione; la Corte d’appello, in riforma, aveva ritenuto che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non fosse escluso dal solo versamento del contributo integrativo alla Cassa forense, ma poi aveva comunque dichiarato estinti per prescrizione i contributi 2009. L’INPS ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 2935 c.c., in relazione al d.P.C.m. 10 giugno 2010, all’art. 2, commi 26 e seguenti, L. 335/1995 e all’art. 18, comma 12, d.l. 98/2011: sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione al 16 giugno 2010, trascurando che il decreto del 10 giugno 2010 differiva al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, differimento applicabile anche ai professionisti che svolgevano tale attività, indipendentemente dalla concreta assoggettabilità fiscale alle risultanze degli studi. La controricorrente ripropone l’eccezione di prescrizione, assumendo che la richiesta del 6 luglio 2015 fosse tardiva rispetto al termine del 16 giugno 2010.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’INPS. Ritiene corretto l’orientamento secondo cui il d.P.C.m. 10 giugno 2010, in combinato con la disciplina primaria sui termini di versamento, differisce al 6 luglio 2010 il termine per il saldo dei contributi relativi all’anno 2009 per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, senza che rilevi la concreta adesione o il concreto assoggettamento alle risultanze di tali studi. Ne consegue che la sentenza impugnata ha errato nel negare rilievo a tale differimento ai fini della decorrenza della prescrizione. La sentenza d’appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, perché riesamini la prescrizione alla luce del termine differito al 6 luglio 2010 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, occorre guardare al termine di pagamento effettivamente dovuto, comprensivo del differimento previsto dalla fonte regolamentare.
Il termine di prescrizione è quello determinato dalla legge; il d.P.C.m. che differisce il versamento incide sulla determinazione del tempo utile al compimento della prescrizione.
art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”
La decorrenza della prescrizione dei contributi coincide con la scadenza del singolo termine di versamento.
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
I versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di modificare i termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi.
art. 1, comma 1, d.P.C.m. 10 giugno 2010
Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, il versamento dovuto entro il 16 giugno 2010 è differito al 6 luglio 2010 senza maggiorazione; tale differimento rileva anche per i contributi previdenziali collegati.
art. 2, commi 26 e seguenti, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamata come base dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per i soggetti interessati.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamata dalla ricorrente nel quadro normativo relativo all’iscrizione e ai contributi alla Gestione separata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e/o falsa applicazione di legge.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato il requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione in ipotesi di violazione di legge.
Disciplina la trattazione camerale del ricorso per cassazione nella forma applicabile al caso.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, perché rileva il momento in cui il credito diventa esigibile.
- Quando una fonte regolamentare differisce il termine di versamento delle imposte e dei contributi, tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
- Il differimento dei termini previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore opera in base a un criterio oggettivo legato all’attività svolta, non alla concreta adesione del singolo contribuente alle risultanze degli studi o al suo effettivo assoggettamento fiscale ad esse.
- Nel giudizio di cassazione per violazione di legge, il motivo è specifico solo se indica con precisione la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la statuizione impugnata.
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