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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21763/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un caso di furto di identità: un soggetto rimasto ignoto aveva stipulato, spacciandosi per un terzo, un atto di compravendita immobiliare e il collegato mutuo ipotecario davanti a un notaio. Il preteso identitario dell’acquirente/mutuatario ha poi agito per far accertare la falsità delle sottoscrizioni e l’inesistenza degli atti, chiedendo inoltre il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale ha dichiarato la falsità delle sottoscrizioni, poi l’inesistenza degli atti pubblici e ha condannato la società venditrice alla restituzione alla banca del prezzo percepito, rigettando le altre domande risarcitorie. La banca, soccombente sul punto, ha appellato sostenendo che il notaio non avesse correttamente identificato la parte acquirente e mutuataria. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della responsabilità notarile. In cassazione la banca ha dedotto: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere la Corte territoriale esaminato un rilievo specifico, cioè che il notaio avrebbe visionato un solo documento di identità e non due, non potendosi considerare tale il tesserino del codice fiscale; 2) violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., lamentando che la Corte avesse male applicato il ragionamento presuntivo, attribuendo alle dichiarazioni del notaio e alle circostanze valorizzate un valore non consentito e comunque privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 3) violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., dell’art. 49 della legge notarile e dell’art. 40 c.p., sostenendo che il notaio dovesse essere ritenuto responsabile per non avere accertato correttamente l’identità del sedicente acquirente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile e il terzo infondato, osservando che la Corte d’appello aveva motivato sulla base di più circostanze convergenti (stipula nei locali della banca, presentazione del soggetto da parte della banca, coincidenza della documentazione bancaria con il documento esibito, assenza di dubbi manifestati dalla banca) e che tali elementi erano idonei a fondare un ragionevole convincimento dell’identità dello stipulante, escludendo quindi la responsabilità del notaio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’istituto di credito. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva escluso la responsabilità del notaio nella identificazione del soggetto che aveva stipulato gli atti, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente valutato le circostanze concrete e che non vi fosse né omessa pronuncia, né vizio del ragionamento presuntivo, né violazione delle norme sulla diligenza professionale notarile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una statuizione su un capo o un'eccezione; non ricorre se la decisione, pur senza esaminare singolarmente ogni argomento, è incompatibile con la pretesa dedotta e quindi la rigetta implicitamente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre confutare espressamente ogni singola allegazione delle parti.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione semplice deve fondarsi su fatti noti gravi, precisi e concordanti; in cassazione si censura solo la violazione dei criteri legali del ragionamento presuntivo, non la mera diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio, ma deve evidenziare un effettivo errore nel governo della prova o del ragionamento inferenziale.

  • art. 1176 c.c.

    La responsabilità del notaio va valutata alla stregua della diligenza, prudenza e perizia professionale richieste al professionista nell'identificazione delle parti.

  • art. 1218 c.c.

    Per affermare l'inadempimento del notaio occorre dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo difforme dagli standard richiesti e che ciò abbia causato il danno dedotto.

  • art. 49 l. n. 89/1913

    Il notaio deve accertare l'identità delle parti con i mezzi e le circostanze idonee del caso concreto; la certezza può formarsi anche sulla base di più elementi convergenti, non solo mediante l'esame del documento di identità.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato in relazione al nesso causale, ma la Corte esclude che la condotta del notaio sia stata antecedente necessario del danno lamentato, valorizzando il ruolo delle circostanze concrete e dell'affidamento formato anche dalla banca.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussiste l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, con la soluzione adottata, abbia implicitamente disatteso la domanda o l'eccezione dedotta, purché la motivazione consenta di comprendere la ratio decidendi.
  • La censura in cassazione del ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si deduce la violazione dei requisiti legali della presunzione semplice; non è sufficiente prospettare una diversa e più favorevole lettura dei fatti.
  • Ai fini dell'identificazione delle parti da parte del notaio, la certezza richiesta dall'ordinamento può derivare da un quadro complessivo di circostanze convergenti, tra cui documenti esibiti, presentazione della parte da parte dell'altra parte contrattuale, luogo della stipula e comportamento delle parti.
  • La responsabilità del notaio non è configurabile quando il giudice di merito accerti, con valutazione non manifestamente illogica, che l'identità della parte stipulante fosse ragionevolmente desumibile dagli elementi disponibili e che non vi fosse un dovere di ulteriori verifiche nel caso concreto.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito, salvo che si denunci un vizio di legge o una motivazione nei limiti oggi consentiti dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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