Ordinanza n. 19/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Brescia ha dichiarato inammissibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Il cittadino straniero aveva ottenuto il nulla osta all'ingresso dal SUI di Bari, su richiesta di un'impresa, era entrato in Italia il 13 settembre 2024 e aveva presentato la domanda di permesso il 6 novembre 2024, senza avere sottoscritto il contratto di soggiorno. Il ricorrente avrebbe inoltre dedotto di avere tentato di sollecitare la Prefettura di Bari alla convocazione per la stipula del contratto, ma la documentazione prodotta consisteva in una ricevuta di consegna di una PEC apparentemente indirizzata alla Prefettura di Firenze, priva di contenuto e di elementi idonei a riferirla all'interessato. È stato altresì in contestazione l'omesso preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, a un primo esame, di apprezzabili profili di fondatezza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse correttamente applicato gli artt. 5, comma 2, e 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 e l'art. 35 del d.P.R. 394/1999, che impongono allo straniero, dopo l'ingresso, di presentarsi entro otto giorni presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, sottoscrivere il contratto di soggiorno e chiedere entro lo stesso termine il rilascio del permesso. Nel caso concreto, tali adempimenti erano stati omessi e la successiva assunzione presso un datore di lavoro diverso da quello che aveva richiesto il nulla osta non poteva surrogarli né costituiva un'irregolarità amministrativa sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del TUI. Il dedotto tentativo di sollecitare la Prefettura non è stato ritenuto provato. L'omesso preavviso di rigetto è stato considerato sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, trattandosi di esercizio di un potere vincolato. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998
Impone, secondo l'ordinanza, una precisa scansione degli adempimenti successivi all'ingresso dello straniero, compresa la presentazione entro otto giorni presso lo sportello unico per l'immigrazione e la richiesta del permesso di soggiorno entro tale termine.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La successiva assunzione presso un datore di lavoro diverso da quello richiedente il nulla osta non rende sanabile, come mera irregolarità amministrativa, l'omissione degli adempimenti prescritti.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Concorre a disciplinare gli adempimenti cui lo straniero è tenuto dopo l'ingresso per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso.
Prevede la scansione procedimentale degli adempimenti successivi all'ingresso, inclusa la presentazione entro otto giorni allo sportello unico che ha rilasciato il nulla osta.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omissione del preavviso di rigetto è stata ritenuta sanabile quando il provvedimento costituisce esercizio di un potere strettamente vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda di sospensione.
Massime di principio
- Lo straniero che entra in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato deve rispettare la scansione procedimentale prevista dalla normativa, presentandosi entro otto giorni presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, sottoscrivendo il contratto di soggiorno e chiedendo entro il medesimo termine il permesso di soggiorno.
- L'omissione degli adempimenti successivi all'ingresso, funzionali alla corretta gestione dei flussi migratori, non può essere surrogata dalla successiva assunzione dello straniero presso un datore di lavoro diverso da quello che aveva richiesto il nulla osta.
- L'omissione degli adempimenti prescritti dopo l'ingresso non costituisce, per ciò solo, una mera irregolarità amministrativa sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
- Quando l'amministrazione esercita un potere strettamente vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, l'omesso preavviso di rigetto è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990.
- La produzione di una semplice ricevuta di consegna PEC, priva del contenuto del messaggio e di elementi che consentano di riferirla al richiedente e all'amministrazione competente, non dimostra il tentativo di attivare il procedimento amministrativo.
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