Sentenza del 06/06/2024 n. 15917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il rimborso del residuo credito IRPEG di lire 117.584.000, pari a euro 60.727,07, relativo alla dichiarazione dei redditi del 1989 per il periodo d’imposta 1988. Nel 1996 erano stati assegnati titoli di Stato per lire 470.334.000, a fronte del credito dichiarato di lire 587.918.000. Dopo le richieste di rimborso e i solleciti del 2005 e del 2018, l’Agenzia aveva negato il residuo rimborso eccependo la prescrizione decennale. La società ha impugnato il diniego e, dopo la riforma della decisione favorevole di primo grado da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003; violazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 sugli interessi; omessa pronuncia sulle questioni relative alla conclusione del procedimento amministrativo e alla tutela dell’affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, senza quindi decidere nel merito la spettanza degli interessi né le questioni di procedimento e affidamento. Ha cassato la sentenza n. 388 del 13 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che aveva ritenuto prescritto il credito e negato gli interessi, e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, perché applichi il principio delle Sezioni Unite n. 12284 del 7 maggio 2024. La norma impone all’Amministrazione di non far valere la prescrizione per i crediti IRPEF e IRPEG indicati in dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997; tale obbligo cessa, però, dopo dieci anni dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2004. Il giudice di rinvio dovrà applicare tale regola alla vicenda concreta e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350
L'art.2, comma 58, L. n. 350/2003, pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, al cui violazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1 gennaio 2004) della legge stessa.
Per le eccedenze IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’Amministrazione ha un obbligo vincolante di non opporre la prescrizione. L’obbligo vale per dieci anni dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2004, e la sua violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
La sentenza impugnata aveva applicato il termine ordinario decennale di prescrizione al credito, ma la Cassazione ha stabilito che, per i crediti rientranti nell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, tale eccezione non può essere fatta valere dall’Amministrazione durante il periodo di efficacia dell’obbligo speciale.
Art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La ricorrente lo invocava per sostenere la spettanza degli interessi sulle somme chieste a rimborso. La Cassazione non ha deciso il motivo, dichiarandolo assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo.
Art. 112 del codice di procedura civile
La ricorrente deduceva che il giudice d’appello avesse omesso di pronunciarsi sulle questioni relative alla conclusione del procedimento amministrativo e alla tutela dell’affidamento. Anche questo motivo è stato assorbito e non ha ricevuto una decisione di merito.
Massime di principio
- Per i crediti IRPEF o IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’Amministrazione non può eccepire la prescrizione durante i dieci anni successivi all’entrata in vigore della legge n. 350/2003, ossia dal 1° gennaio 2004 al termine del 2013.
- La disposizione configura un obbligo legale per l’Amministrazione, non una facoltà o una semplice raccomandazione: l’ufficio non può scegliere discrezionalmente se applicarla.
- La norma speciale non elimina indefinitamente la prescrizione: decorso il decennio dal 1° gennaio 2004, cessa l’obbligo dell’Amministrazione di astenersi dall’eccepirla. Nel giudizio di rinvio occorre quindi verificare la vicenda concreta alla luce di tale limite temporale.
- Se una sentenza d’appello applica la prescrizione senza considerare l’obbligo speciale previsto per i crediti interessati, può essere cassata; gli ulteriori motivi, come quelli sugli interessi o su questioni procedimentali, possono restare assorbiti e saranno esaminati solo se necessario nel giudizio di rinvio.
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