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Sentenza

Sentenza del 06/06/2024 n. 207 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento imposte - Operazioni oggettivamente inesistenti - Presunzioni gravi precise concordanti - Sussistono - Prova contraria - Non prodotta - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2016 con recupero a tassazione di € 104.716 per costi riferiti a 6 fatture ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. L'Ufficio, sulla scorta di verbale della GDF, ha sostenuto l'inesistenza in base a un quadro indiziario caratterizzato da società riconducibili allo stesso dominus e consulente, successione anomala di cessioni di beni strumentali tra società fallite o in dissesto, mancata documentazione di acquisto/vendita dei cespiti, discrepanze contabili, mancanza di prove convincenti di pagamento collegate alle singole fatture. Il contribuente ha eccepito violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109 TUIR, esistenza dei beni e prova di pagamenti tramite bonifici, chiedendo la riforma dell'avviso.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (Umbria) ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che l'Agenzia abbia dimostrato, mediante indizi gravi, precisi e concordanti, l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate e che la società non abbia prodotto prove efficaci dell'effettiva esecuzione delle cessioni (oltre la mera regolarità formale dei documenti o generiche asserzioni). Il Collegio ha inoltre confermato che i costi inesistenti sono indeducibili e che l'avviso era adeguatamente motivato. Conseguentemente l'accertamento è stato confermato e la società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 5.708,00 più accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Fissato l'onere della prova: l'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche con elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti; il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle operazioni.

  • art. 109 TUIR

    I giudici hanno ritenuto che un costo inesistente non può essere portato in detrazione ai sensi dell'art. 109; l'eccezione del contribuente sulla corretta applicazione della norma è stata respinta perché la deducibilità presuppone l'effettività del costo.

  • Cass. sent. n. 21733/2021 (giurisprudenza)

    Richiamato il principio secondo cui, nelle fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti, la prova contraria fornita dal contribuente deve andare oltre la mera regolarità formale di scritture e mezzi di pagamento; i documenti e i bonifici possono essere usati per simulare operazioni fittizie.

  • Norme tributarie (IRES, IRAP, IVA)

    Gli importi contestati sono stati recuperati ai fini IRES, IRAP e IVA a causa della deduzione di costi ritenuti inesistenti; la Corte ha ritenuto legittimo il recupero.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti può utilizzare elementi indiziari semplici purché dotati di gravità, precisione e concordanza; non è richiesta prova certa e incontrovertibile.
  • Il contribuente ha l'onere di fornire prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni contestate: le sole scritture formali o i bonifici, se non collegati in modo chiaro e documentato alle singole operazioni, spesso non sono sufficienti.
  • Discrepanze contabili, mancata produzione di fatture di acquisto/vendita, successione anomala di trasferimenti di beni tra società riconducibili allo stesso dominus e ripetuti fallimenti costituiscono indizi rilevanti di simulazione o di operazioni inesistenti.
  • Se un costo è dichiarato ma l'amministrazione dimostra la sua inesistenza, il costo non è deducibile e l'Ufficio non è tenuto a riconoscere corrispondenti ricavi fittizi a favore del contribuente salvo che quest'ultimo non provi il contrario.
  • Per resistere efficacemente a contestazioni su operazioni sospette è necessario conservare e produrre documentazione circostanziata: contratti di vendita, documenti di trasferimento fisico dei beni, fatture correlate, prove di pagamento chiaramente riferite alle fatture (es. causali con numero fattura), fotografie/inventari/verbali di consegna e dichiarazioni di terzi.
  • Le pronunce favorevoli o contrarie di altri giudici possono influenzare l'argomentazione ma la valutazione resta caso per caso; è cruciale collegare ogni singolo indizio alla concreta operazione contestata.
  • In presenza di operazioni tra soggetti collegati, la ricostruzione della realtà economica e della disponibilità effettiva dei beni assume particolare rilievo: l'assenza della prova di effettiva circolazione dei cespiti rafforza la presunzione di operazioni simulate.

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