Sentenza del 06/06/2024 n. 1662 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due cartelle di pagamento (importo €. 1.138,52) emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Mod. 730/2016 (anno 2015) della signora X. I ricorrenti contestavano: 1) incompetenza territoriale e funzionale dell'Ufficio che ha emesso le cartelle, sostenendo che, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 241/1997, la competenza spettasse alla Direzione Regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore (i ricorrenti hanno domicilio fiscale a Roma); 2) errata applicazione dell'art. 39 comma 1 lett. a) in relazione alla novellazione L. n. 26/2019 che, secondo i ricorrenti, avrebbe limitato la responsabilità del responsabile del visto al 30% della maggiore imposta; 3) difetto di motivazione perché le cartelle riportavano imposta, sanzioni e interessi e non le somme specificamente imputabili al trasgressore.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello. Ha ritenuto che le somme richieste fossero fondate sull'art. 39 D.lgs. n. 241/1997 (e non sull'art. 36-ter) e che il comma 2 dell'art. 39 attribuisca la competenza funzionale alla Direzione Regionale individuata in base al domicilio fiscale del soggetto che ha rilasciato il visto infedele. Pertanto, in presenza del domicilio fiscale dei ricorrenti a Roma, la Direzione Provinciale di Varese era incompetente a emettere le cartelle e gli atti impugnati sono stati annullati. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter
Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni (utilizzata dall'Ufficio per i controlli sul Mod. 730). La Corte ha ritenuto però che le contestazioni contro il rilascio del visto infedele non rientrassero nella fattispecie regolata dall'art. 36-ter quando l'atto è fondato espressamente sull'art. 39 D.lgs. 241/1997.
D.lgs. n. 241/1997, art. 39 comma 1 lett. a) e comma 2
art. 39 comma 1 lett. a) e comma 2
Il comma 1 lett. a) prevede la responsabilità del soggetto che appone il visto (e la possibilità di richiedere le somme a titolo di imposta/sanzione/interessi mediante iscrizione a ruolo). Il comma 2 attribuisce la competenza funzionale alla Direzione Regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza rimane rilevante anche quando l'Amministrazione procede direttamente all'iscrizione a ruolo.
Legge 28.3.2019 n. 26 (conversione D.L. 28.1.2019 n. 4)
Novella normativa che ha modificato l'art. 39 introducendo, secondo i ricorrenti, la responsabilità limitata al 30% della maggiore imposta per chi ha apposto il visto. La Corte non ha accolto tale motivo in via principale (il dispositivo ha però richiamato la distinzione temporale e la necessità di applicare la norma ratione temporis).
D.M. n. 164/1999, art. 26 comma 3-bis
Norme regolamentari relative agli obblighi di comunicazione tra uffici e CAF; citate dall'Ufficio per giustificare le notifiche e i preavvisi, ma non decisive per stabilire la competenza funzionale ex art. 39.
D.P.R. n. 602/1973 (riscossione mediante ruolo)
Richiamato in relazione alla possibilità di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle somme richieste dall'art. 39; la Corte ha chiarito che la diversa modalità procedurale non esclude l'applicazione della regola di competenza prevista dal comma 2 dell'art. 39.
Riferimento normativo relativo al procedimento sanzionatorio diverso dall'iscrizione a ruolo; la Corte ha sottolineato che la scelta procedurale non incide sulla competenza funzionale stabilita dall'art. 39 comma 2.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 11818/2024 e n. 11660/2024)
n. 11818 del 2.5.2024; n. 11660 del 30.4.2024
La Suprema Corte ha affermato che il comma 2 dell'art. 39 attribuisce competenza funzionale alla Direzione Regionale individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore anche quando l'Amministrazione procede direttamente all'iscrizione a ruolo; tale orientamento conforta l'annullamento per incompetenza degli atti emessi dall'ufficio territoriale.
Massime di principio
- Quando la pretesa erariale è fondata espressamente sull'art. 39 D.lgs. n. 241/1997 la competenza funzionale spetta alla Direzione Regionale individuata in base al domicilio fiscale del soggetto che ha rilasciato il visto infedele (comma 2), indipendentemente dal luogo di residenza del contribuente assistito.
- L'iscrizione a ruolo delle somme ai sensi dell'art. 39 comma 1 (anziché il procedimento sanzionatorio ordinario) non comporta di per sé un mutamento della competenza: la competenza regionale prevista dal comma 2 resta applicabile anche in caso di riscossione immediata mediante ruolo.
- In presenza di cartelle emesse da un ufficio territoriale diverso da quello competente ratione domicilii del trasgressore, il vizio d'incompetenza è un motivo valido per l'annullamento dell'atto; va quindi tempestivamente eccepito nell'impugnazione.
- Occorre valutare la decorrenza temporale delle modifiche legislative (es. L. n. 26/2019) per capire quale regime di responsabilità sia applicabile al fatto storico concreto: la riduzione al 30% potrebbe trovare applicazione solo se la normativa è operativa ratione temporis rispetto al fatto.
- Dato il contrasto giurisprudenziale precedente, nelle controversie analoghe può essere ragionevole chiedere la compensazione delle spese processuali; tuttavia è preferibile fondare il ricorso su dati certi (domicilio fiscale del trasgressore, richiamo normativo nell'atto) e su giurisprudenza consolidata (Cassazione).
- Verificare sempre la formulazione dell'atto impugnato: se contiene espresso richiamo all'art. 39 è prioritario dedurre l'incompetenza territoriale/ funzionale dell'ufficio che ha emanato la cartella quando il domicilio fiscale del responsabile è in altra regione.
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