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Sentenza

Sentenza del 06/06/2024 n. 205 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento IMU - Sospensione giudizio - Questione legittimità costituzionale - Retroattività valutazione ente impositore per compatibilità sismica - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015 e 2016 relativi ad aree ritenute edificabili. Il ricorrente ha contestato che l'edificabilità derivava da un PRG del 2008 annullato dal TAR e dal Consiglio di Stato per mancato parere di compatibilità sismica ex art. 13 L. 64/1974; il Comune aveva poi tentato di sanare retroattivamente il PRG appellandosi all'art. 22 L.R. Umbria n. 5/2014. La Corte Costituzionale ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, rendendo il PRG inefficace. Inoltre sono state sollevate questioni procedurali relative alla prosecuzione del giudizio dopo la sospensione per questione costituzionale e rilievi sulle modalità di determinazione delle aliquote e sulle sanzioni.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha sospeso il giudizio per questione di legittimità costituzionale e, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2023 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, comma 2, L.R. Umbria n. 5/2014, ha ritenuto il PRG annullato tamquam non esset e quindi mancante l'edificabilità di diritto. Ha inoltre dichiarato inammissibile e non provata la tardiva deduzione del Comune circa l'edificabilità di fatto. In riforma della decisione di primo grado, l'appello del contribuente è stato accolto e gli avvisi di accertamento IMU sono stati dichiarati illegittimi; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, L.R. Umbria n. 5/2014

    "I comuni che hanno avviato l'iter di formazione del PRG prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 ... possono esprimere in via retroattiva la valutazione di compatibilità sismica ... L'espressione di tale giudizio conferma in via retroattiva la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive"

    La norma prevedeva una sanatoria retroattiva del PRG mediante espressione postuma del parere di compatibilità sismica da parte del consiglio comunale; la Corte Costituzionale l'ha però dichiarata illegittima, con la conseguenza che i PRG 'sanati' sulla base di essa devono considerarsi invalsi e gli atti urbanistici risultano privi di efficacia.

  • art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64

    Prevede il parere obbligatorio sulla compatibilità sismica per gli strumenti urbanistici: la sua mancata acquisizione ha giustificato l'annullamento del PRG; tale requisito è essenziale per l'edificabilità di diritto.

  • art. 43, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Stabilisce il termine di sei mesi per la prosecuzione del processo tributario dopo la cessazione della causa di sospensione; la Corte ha ritenuto tale termine applicabile e ha dichiarato tempestiva l'istanza degli eredi.

  • artt. 297, comma 1, e 305 c.p.c.

    Prevedono termini più brevi (tre mesi) per la prosecuzione del giudizio civile dopo sospensione; la Corte ha escluso per analogia l'applicazione di tali termini al processo tributario, affermando che non si possono imporre decadenze non previste dalla legge tributaria.

  • art. 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente l'inammissibilità di deduzioni e mezzi di prova non tempestivamente prodotti nel processo tributario; è stata invocata per escludere la tardiva eccezione del Comune sull'edificabilità di fatto.

  • art. 1, comma 741, lett. d), legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Definisce area fabbricabile includendo sia l'edificabilità di diritto (da strumenti urbanistici) sia l'edificabilità di fatto (per possibilità effettive di edificazione); la Corte ha riconosciuto la rilevanza fiscale di entrambe le nozioni ai fini IMU.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2 (richiamato)

    Normativa ICI citata dalla giurisprudenza come supporto per il principio che l'edificabilità di fatto è rilevante ai fini fiscali; richiamata per confermare che anche senza edificabilità di diritto un terreno può essere imponibile se sussistono fattori oggettivi di edificabilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 161/2023

    Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, L.R. Umbria n. 5/2014; decisione dirimente che ha determinato l'inefficacia dei PRG 'sanati' retroattivamente e ha inciso sulla validità degli accertamenti IMU fondati su tali PRG.

Massime di principio

  • Se la qualificazione urbanistica (edificabilità di diritto) si basa su un piano urbanistico annullato e la sanatoria regionale invocata per sanarlo viene poi dichiarata incostituzionale, il titolo urbanistico deve considerarsi inefficace e non può giustificare l'imposizione IMU.
  • L'Amministrazione comunale che invoca, in alternativa, l'edificabilità di fatto deve eccepirla tempestivamente e provare adeguatamente i fattori oggettivi pertinenti (permessi, difformità sanate, opere reali, indici urbanistici effettivi): deduzioni tardive sono inammissibili nel processo tributario.
  • La sospensione del giudizio per questione di legittimità costituzionale richiede la ripresa entro il termine previsto dal codice del processo tributario (art. 43 d.lgs. 546/1992): non si può ridurre tale termine per analogia alle norme processuali civili.
  • Il carico della prova sulla sussistenza del presupposto impositivo alternativo (edificabilità di fatto) grava sull'ente impositore; senza documentazione probatoria non può essere legittimamente recuperata l'IMU.
  • Le norme regionali di sanatoria retroattiva degli strumenti urbanistici presentano rischi rilevanti: la loro eventuale declaratoria di incostituzionalità può privare di efficacia molti atti amministrativi e rendere illegittimi conseguenti accertamenti fiscali.
  • In contenziosi IMU su terreni, va sempre verificata distintamente sia l'edificabilità di diritto sia la possibile edificabilità di fatto: l'esistenza dell'una o dell'altra condizione è necessaria per la tassazione e richiede prova specifica.

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