Cassazione Penale, Sentenza n. 32459/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marino è stato ritenuto responsabile, in seguito a giudizio abbreviato, di due falsità nelle dichiarazioni/autocertificazioni nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poste in essere il 6/9/2016: (a) aver dichiarato falsamente di non avere condanne passate in giudicato per reati indicati dall'art. 76 comma 4‑bis d.P.R. 115/2002, nonostante avesse condanne irrevocabili per reati previsti dagli artt. 73 e 74 c.1 d.P.R. 309/1990 e dall'art. 416 bis c.p.; (b) aver dichiarato di non aver percepito redditi nel 2015 benché fosse emerso un reddito familiare pari a euro 4.483,99. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione invocando, tra l'altro, lo status (pregresso) di collaboratore di giustizia e la non rilevanza dell'entità del reddito non dichiarato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) lo status di collaboratore di giustizia, in ogni caso revocato al 1/2/2012, non esonera dall'obbligo di dichiarare le condanne né impedisce l'applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; (ii) ai fini del delitto ex art. 95 DPR 115/2002 è irrilevante l'entità della somma omessa e anche omissioni o falsità parziali integrano il reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 95 comma 1 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Integra reato la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'entità della somma omessa o dall'effettiva sussistenza delle condizioni reddituali
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 76 comma 4 bis d.P.R. n. 115 del 2002
La norma disciplina i reati che devono essere indicati nella dichiarazione; la Corte ha ritenuto obbligatoria l'indicazione delle condanne anche se il soggetto è stato in precedenza collaboratore di giustizia
legge sull'ordinamento penitenziario (art. 58 ter)
art. 58 ter legge sull'ordinamento penitenziario
La Corte osserva che l'eventuale qualità di collaboratore di giustizia non esonera dall'obbligo formale di dichiarare le condanne; inoltre il beneficio collegato non annulla la presunzione di superamento del reddito quando sussistono condanne rilevanti
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare i limiti di cui all'art. 606; la Corte ha ritenuto che i motivi presentati non superassero l'analisi della motivazione e della legge applicata ed erano infondati
d.P.R. n. 309 del 1990 e codice penale
artt. 73 e 74 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990; art. 416 bis cod. pen.
Le condanne per tali reati erano rilevanti e dovevano essere dichiarate; la loro esistenza giustifica la presunzione di superamento del requisito reddituale per il patrocinio
giurisprudenza richiamata
Sez. 4, n. 8302 del 23.11.2021, Colombo, Rv. 282716
Precedente che conferma il principio secondo cui l'irrilevanza dell'entità dell'omissione ai fini della consumazione dell'art. 95 DPR 115/2002
Massime di principio
- La dichiarazione in istanze per il patrocinio a spese dello Stato richiede l'indicazione di condanne pregresse; la mancata indicazione integra reato anche se il soggetto è o è stato collaboratore di giustizia
- Per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 è irrilevante l'entità o l'importo omesso: anche omissioni o falsità parziali configurano il delitto
- Lo status di collaboratore di giustizia non esonera dall'obbligo formale di dichiarare le condanne e, se revocato al momento della dichiarazione, perde rilevanza; in ogni caso tale status può al più incidere sulla determinazione della pena
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni che non tengono conto della motivazione risultano inefficaci
- La verifica della rilevanza delle condanne ai fini del patrocinio deve considerare la presunzione di superamento del requisito reddituale quando sussistono condanne per reati previsti dalla normativa richiamata
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