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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32459/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marino è stato ritenuto responsabile, in seguito a giudizio abbreviato, di due falsità nelle dichiarazioni/autocertificazioni nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poste in essere il 6/9/2016: (a) aver dichiarato falsamente di non avere condanne passate in giudicato per reati indicati dall'art. 76 comma 4‑bis d.P.R. 115/2002, nonostante avesse condanne irrevocabili per reati previsti dagli artt. 73 e 74 c.1 d.P.R. 309/1990 e dall'art. 416 bis c.p.; (b) aver dichiarato di non aver percepito redditi nel 2015 benché fosse emerso un reddito familiare pari a euro 4.483,99. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione invocando, tra l'altro, lo status (pregresso) di collaboratore di giustizia e la non rilevanza dell'entità del reddito non dichiarato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) lo status di collaboratore di giustizia, in ogni caso revocato al 1/2/2012, non esonera dall'obbligo di dichiarare le condanne né impedisce l'applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; (ii) ai fini del delitto ex art. 95 DPR 115/2002 è irrilevante l'entità della somma omessa e anche omissioni o falsità parziali integrano il reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 95 comma 1 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Integra reato la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'entità della somma omessa o dall'effettiva sussistenza delle condizioni reddituali

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 76 comma 4 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    La norma disciplina i reati che devono essere indicati nella dichiarazione; la Corte ha ritenuto obbligatoria l'indicazione delle condanne anche se il soggetto è stato in precedenza collaboratore di giustizia

  • legge sull'ordinamento penitenziario (art. 58 ter)

    art. 58 ter legge sull'ordinamento penitenziario

    La Corte osserva che l'eventuale qualità di collaboratore di giustizia non esonera dall'obbligo formale di dichiarare le condanne; inoltre il beneficio collegato non annulla la presunzione di superamento del reddito quando sussistono condanne rilevanti

  • codice di procedura penale

    art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare i limiti di cui all'art. 606; la Corte ha ritenuto che i motivi presentati non superassero l'analisi della motivazione e della legge applicata ed erano infondati

  • d.P.R. n. 309 del 1990 e codice penale

    artt. 73 e 74 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990; art. 416 bis cod. pen.

    Le condanne per tali reati erano rilevanti e dovevano essere dichiarate; la loro esistenza giustifica la presunzione di superamento del requisito reddituale per il patrocinio

  • giurisprudenza richiamata

    Sez. 4, n. 8302 del 23.11.2021, Colombo, Rv. 282716

    Precedente che conferma il principio secondo cui l'irrilevanza dell'entità dell'omissione ai fini della consumazione dell'art. 95 DPR 115/2002

Massime di principio

  • La dichiarazione in istanze per il patrocinio a spese dello Stato richiede l'indicazione di condanne pregresse; la mancata indicazione integra reato anche se il soggetto è o è stato collaboratore di giustizia
  • Per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 è irrilevante l'entità o l'importo omesso: anche omissioni o falsità parziali configurano il delitto
  • Lo status di collaboratore di giustizia non esonera dall'obbligo formale di dichiarare le condanne e, se revocato al momento della dichiarazione, perde rilevanza; in ogni caso tale status può al più incidere sulla determinazione della pena
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni che non tengono conto della motivazione risultano inefficaci
  • La verifica della rilevanza delle condanne ai fini del patrocinio deve considerare la presunzione di superamento del requisito reddituale quando sussistono condanne per reati previsti dalla normativa richiamata

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