Cassazione Penale, Sentenza n. 32435/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti delle Spinelli perché il reato di furto risultava estinto per effetto di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p. Il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il Tribunale motivato l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. (furto di beni esposti alla pubblica fede in esercizi commerciali), che, se contestata e provata, renderebbe il reato procedibile d'ufficio e quindi inapplicabile la causa estintiva di cui all'art. 162-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il capo di imputazione non contenesse una contestazione esplicita dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p.: la sola indicazione di beni sottratti a un generico "punto vendita" non è sufficiente a desumere che la merce fosse esposta alla pubblica fede senza una specificazione fattuale sulle caratteristiche dell'esercizio e sulla collocazione della merce. Di conseguenza l'aggravante non poteva essere considerata in sentenza e l'applicazione dell'art. 162-ter non era viziata. Rigetto del ricorso; nulla sulle spese in considerazione della qualità di parte pubblica del ricorrente. Decisione del 8 giugno 2022.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
La norma sulla estinzione del reato per condotte riparatorie è stata ritenuta applicabile poiché non era provata né specificamente contestata l'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio
art. 625, n. 7 cod. pen.
L'aggravante relativa al furto di beni esposti alla pubblica fede non può essere ritenuta se non è stata espressamente prospettata nell'imputazione con indicazioni fattuali sufficienti; la sua mera evocazione tramite riferimento generico al 'punto vendita' è insufficiente
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamata solo con riguardo alle spese di giudizio: nulla è stato disposto sulle spese in favore della parte pubblica, alla luce della qualità del ricorrente
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021 (Rv. 281556 - 01)
Richiamato il principio consolidato che l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. deve essere contestata in modo esplicito nell'imputazione (direttamente o con formule equivalenti o con indicazione normativa) per poter essere poi ritenuta in sentenza
Massime di principio
- Perché un'aggravante sia considerata in giudizio, deve risultare espressamente indicata nell'imputazione con sufficiente specificazione fattuale; riferimenti generici al luogo (es. "punto vendita") non sono sufficienti.
- Se l'aggravante che rende il delitto procedibile d'ufficio non è stata contestata esplicitamente, il giudice non può invocarla per escludere l'applicabilità di cause estintive come l'art. 162-ter c.p.
- La difesa può validamente opporsi all'accertamento di aggravanti non specificate in imputazione; ciò può incidere direttamente sulla procedibilità e sulle cause estintive applicabili.
- In redazione dell'imputazione il pubblico ministero deve descrivere le circostanze di fatto rilevanti per le aggravanti (es. caratteristiche dell'esercizio, modalità e collocazione della merce) se intende farne valere gli effetti processuali.
- In caso di contestazione di questioni di procedimento (es. procedibilità d'ufficio vs. querela o cause estintive), il giudice di legittimità verifica sia la correttezza formale dell'imputazione sia la sufficienza della motivazione del giudice di merito rispetto alle circostanze contestate.
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