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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32440/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia (23/01/2020) chiedendo la correzione di un errore materiale nell'intestazione (data di nascita dell'imputato) e denunciando la violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla recidiva specifica contestata: all'epoca dei fatti l'imputato aveva un precedente per il delitto di cui all'art. 641 c.p., perciò il PG riteneva che il giudice non avesse adeguatamente motivato l'esclusione della recidiva facoltativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente richiamato le limitazioni introdotte dal d.lgs. 6/02/2018 n.11 e gli artt. 593 e 593-bis c.p.p., osservando che il Procuratore generale non era legittimato all'impugnazione immediata in cassazione (cd. "per saltum") nelle fattispecie dedotte, sicché l'appello era il rimedio soggettivamente esperibile. Sulla questione sostanziale della motivazione sulla recidiva, la Corte ha rilevato che l'onere motivazionale richiesto per escludere la recidiva facoltativa può ritenersi assolto anche implicitamente quando dalla motivazione complessiva del giudice emerga la valutazione dell'insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore; nella sentenza del Tribunale, infatti, risultava evidente tale valutazione negativa, per cui la mancata enunciazione esplicita della recidiva non comportava violazione di legge. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6/02/2018 n. 11

    Ha limitato la possibilità del Pubblico Ministero di proporre appello e di utilizzare il ricorso "per saltum" in cassazione; impone che il PM possa appellare solo in casi tassativi, riducendo il campo di intervento del Procuratore generale in cassazione.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi in cui il Pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna; richiamato per evidenziare i limiti dell'impugnazione diretta da parte del PM.

  • art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Definisce i casi particolari di legittimazione del Procuratore generale all'appello (es. avocazione o acquiescenza del Procuratore della Repubblica); utilizzato per affermare che tali ipotesi non ricorrevano nel caso di specie.

  • art. 641 cod. pen.

    Norma relativa al precedente penale contestato nell'ambito della recidiva specifica; la Corte prende atto che l'imputato aveva un precedente per questo articolo, ma sottolinea che l'esclusione della recidiva richiede motivazione che può essere anche implicita.

  • art. 624 e art. 625 n. 7 cod. pen.

    Reati per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile (furto e circostanza aggravante indicata); citati nella sentenza di primo grado come fondamento della condanna.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 4135 del 12.12.2017 (dep. 2018), PG in proc. Alessio, Rv. 272040

    Principio secondo cui l'onere motivazionale sull'esclusione della recidiva facoltativa può ritenersi assolto anche implicitamente quando dalla motivazione complessiva emerga la valutazione della non sussistenza dei requisiti di riprovevolezza e pericolosità.

Massime di principio

  • Il Procuratore Generale ha limiti soggettivi ad usare il ricorso immediato in Cassazione ("per saltum"): prima verificare la sussistenza delle ipotesi previste dagli artt. 593 e 593-bis c.p.p.; in mancanza l'impugnazione ordinaria è l'atto esperibile.
  • L'omessa menzione espressa della recidiva facoltativa nella sentenza non determina automaticamente violazione di legge: il giudice può assolvere l'onere motivazionale anche implicitamente se dalla motivazione complessiva risulta valutata l'insussistenza della riprovevolezza o della pericolosità del reo.
  • Nelle impugnazioni che riguardano questioni di recidiva, occorre esaminare attentamente la motivazione del giudice di merito per verificare se la valutazione negativa dei requisiti della recidiva emerga implicitamente; se non emerge, il rimedio corretto è il ricorso in cassazione per violazione di legge con richiesta di annullamento e rinvio.
  • Gli errori materiali nell'intestazione della sentenza (es. data di nascita) sono rilevabili e correggibili, ma la correttezza del rimedio processuale dipende dallo status dell'impugnante e dalle norme che ne regolano la legittimazione.

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