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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32441/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della qualificazione dell'evento come furto con l'aggravante della "violenza sulle cose" ex art.625 comma 1 n.2 c.p., a seguito della rimozione della placca antitaccheggio da una bottiglia di whisky. La difesa sosteneva che, se la placca fosse stata semplicemente rimossa o sfilata senza essere danneggiata o resa inservibile, si sarebbe trattato al più di mera manipolazione non idonea a integrare la violenza sulla cosa, con conseguente esclusione dell'aggravante e richiesta, in subordine, di proscioglimento per mancata querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante ex art.625 comma 1 n.2 c.p., affermando che la placca antitaccheggio è parte integrante della res e che la sua rimozione determina una trasformazione oggettiva e funzionale del bene (perdita di una componente essenziale alla protezione della merce), sicché la semplice asportazione integra la "violenza sulle cose" prevista dall'art.392 comma 2 c.p. È stato quindi confermato il mantenimento dell'aggravante e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.625 cod.pen. (furto - circostanza aggravante n.2)

    La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando la violenza è esercitata sull'apparato antitaccheggio applicato sulla merce, essendo questo parte integrante della res sottratta

  • art.392 comma 2 cod.pen. (definizione di violenza sulle cose)

    "violenza sulle cose, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione"

    La Corte interpreta la nozione in senso da ricomprendere anche il distacco di una componente essenziale della cosa che ne determini la trasformazione o renda necessario un ripristino: la rimozione della placca antitaccheggio è considerata una trasformazione funzionale e strutturale della res

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.5, n.33898 del 12/06/2017; Sez.5, n.13431 del 25/02/2022)

    La Corte si è allineata ai precedenti che riconoscono l'aggravante quando l'azione sull'apparato di protezione comporti una trasformazione della res o il distacco di una componente essenziale, indipendentemente dal fatto che la placca sia riutilizzabile o non distrutta

Massime di principio

  • La rimozione di un dispositivo antitaccheggio applicato alla merce può integrare la "violenza sulle cose" ai fini dell'aggravante del furto quando il dispositivo sia considerato parte integrante della res e la sua asportazione trasformi funzionalmente o strutturalmente l'oggetto
  • Non è necessario che la placca antitaccheggio venga distrutta o resa definitivamente inutilizzabile: il distacco è sufficiente se comporta la perdita di una componente essenziale per la protezione della merce
  • Se l'intervento sull'apparato non determina alcuna rottura, danno, trasformazione o mutamento funzionale (cioè è una manipolazione che non altera la res né richiede ripristino), allora l'aggravante potrebbe non configurarsi; pertanto è rilevante l'accertamento materiale degli effetti della condotta sulla cosa
  • Nel valutare casi simili, il giudice deve verificare se l'apparato di protezione è organicamente connesso alla res e se la sua rimozione ha inciso sulla funzionalità protettiva: se sì, la condotta tende ad essere qualificata come violenza sulle cose
  • La possibilità di riapplicare l'apparato o il fatto che il distacco sia stato effettuato senza apparente violenza non esclude automaticamente l'aggravante se la rimozione ha alterato la res nel suo complesso

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