Cassazione Penale, Sentenza n. 32441/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione dell'evento come furto con l'aggravante della "violenza sulle cose" ex art.625 comma 1 n.2 c.p., a seguito della rimozione della placca antitaccheggio da una bottiglia di whisky. La difesa sosteneva che, se la placca fosse stata semplicemente rimossa o sfilata senza essere danneggiata o resa inservibile, si sarebbe trattato al più di mera manipolazione non idonea a integrare la violenza sulla cosa, con conseguente esclusione dell'aggravante e richiesta, in subordine, di proscioglimento per mancata querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante ex art.625 comma 1 n.2 c.p., affermando che la placca antitaccheggio è parte integrante della res e che la sua rimozione determina una trasformazione oggettiva e funzionale del bene (perdita di una componente essenziale alla protezione della merce), sicché la semplice asportazione integra la "violenza sulle cose" prevista dall'art.392 comma 2 c.p. È stato quindi confermato il mantenimento dell'aggravante e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.625 cod.pen. (furto - circostanza aggravante n.2)
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando la violenza è esercitata sull'apparato antitaccheggio applicato sulla merce, essendo questo parte integrante della res sottratta
art.392 comma 2 cod.pen. (definizione di violenza sulle cose)
"violenza sulle cose, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione"
La Corte interpreta la nozione in senso da ricomprendere anche il distacco di una componente essenziale della cosa che ne determini la trasformazione o renda necessario un ripristino: la rimozione della placca antitaccheggio è considerata una trasformazione funzionale e strutturale della res
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.5, n.33898 del 12/06/2017; Sez.5, n.13431 del 25/02/2022)
La Corte si è allineata ai precedenti che riconoscono l'aggravante quando l'azione sull'apparato di protezione comporti una trasformazione della res o il distacco di una componente essenziale, indipendentemente dal fatto che la placca sia riutilizzabile o non distrutta
Massime di principio
- La rimozione di un dispositivo antitaccheggio applicato alla merce può integrare la "violenza sulle cose" ai fini dell'aggravante del furto quando il dispositivo sia considerato parte integrante della res e la sua asportazione trasformi funzionalmente o strutturalmente l'oggetto
- Non è necessario che la placca antitaccheggio venga distrutta o resa definitivamente inutilizzabile: il distacco è sufficiente se comporta la perdita di una componente essenziale per la protezione della merce
- Se l'intervento sull'apparato non determina alcuna rottura, danno, trasformazione o mutamento funzionale (cioè è una manipolazione che non altera la res né richiede ripristino), allora l'aggravante potrebbe non configurarsi; pertanto è rilevante l'accertamento materiale degli effetti della condotta sulla cosa
- Nel valutare casi simili, il giudice deve verificare se l'apparato di protezione è organicamente connesso alla res e se la sua rimozione ha inciso sulla funzionalità protettiva: se sì, la condotta tende ad essere qualificata come violenza sulle cose
- La possibilità di riapplicare l'apparato o il fatto che il distacco sia stato effettuato senza apparente violenza non esclude automaticamente l'aggravante se la rimozione ha alterato la res nel suo complesso
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