Cassazione Penale, Sentenza n. 32439/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale per carenze probatorie relative alla riconducibilità dell'utenza telefonica e all'utilizzo della SIM ritenuta riconducibile al ricorrente; 2) doglianza circa l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza del concorso di persone nel furto (i dubbi su come il ricorrente abbia contribuito alla realizzazione del delitto); 3) contestazione della valutazione della recidiva e della severità della pena, sostenendo che il minimo apporto causale non giustifica la considerazione di una maggiore capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui le intercettazioni e gli elementi indiziari collegavano il ricorrente all'utenza utilizzata nelle fasi del furto e dimostravano il suo contributo causale all'evento, nonché l'intenzione di allontanarsi dallo Stato (fermo al confine con la Slovenia). Ha altresì ritenuto legittima la valutazione della recidiva come indice di maggiore capacità a delinquere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; resta ferma la condanna di merito (pena definitiva inflitta in precedenza: anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, per fatti del 29/10/2017).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per inquadrare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che vi fosse concorso sulla base delle intercettazioni e del comportamento congiunto dei partecipanti.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sul furto aggravato di autoveicoli; la responsabilità è stata ritenuta sulla base del contributo causale del ricorrente alla sottrazione del veicolo.
art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
Aggravanti applicate al furto (es. commesso con abuso di fiducia o con destrezza/altre circostanze aggravanti pertinenti); la Corte ha ritenuto sussistenti le circostanze aggravanti in base alla dinamica ricostruita.
art. 385 cod. pen.
Riferimento a eventuale altro reato contestato (come ad esempio la ricettazione o altro specificato in sentenza di merito); la Corte territoriale ha confermato la qualificazione utilizzata nel merito.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati perché la valutazione delle intercettazioni e del contributo causale era adeguatamente motivata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte condannando il ricorrente al versamento di Euro 3.000.
Massime di principio
- La riconducibilità di una SIM o di un'utenza telefonica al soggetto può essere valutata anche con elementi indiziari e circostanziali (uso abituale, passaggi di comunicazioni durante il reato, ricerca di utenze presso domicili colleghi), non è necessario avere la titolarità formale se la prova indiziaria è congrua.
- Il concorso di persone nel reato può essere accertato quando emerge un contributo causale concreto alla realizzazione dell'evento (es. indicazioni, coordinamento durante il furto, comportamento convergente e successivo uso del bene sottratto), e non richiede che ogni partecipante abbia compiuto materialmente tutte le azioni del reato.
- Le intercettazioni telefoniche, se valutate nel loro contesto e integrate da riscontri fattuali (perquisizioni, rinvenimenti, fermo al confine con il bene sottratto), costituiscono prova idonea a reggere una condanna quando la motivazione descrive adeguatamente il nesso probatorio.
- La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale può essere valorizzata dal giudice come indice di maggiore capacità a delinquere e giustificare un inasprimento della pena, a meno che il ricorrente non dimostri l'erroneità o irrilevanza dei precedenti.
- In cassazione i motivi devono colpire profili di diritto o vizi molto chiari nella motivazione; censure basate su mere rivalutazioni della probabilità delle prove o su contrapposizione di interpretazioni alternative difficilmente superano la soglia di ammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta frequentemente la condanna alle spese processuali e misure come il versamento alla Cassa delle ammende: occorre valutare con attenzione le prospettive del ricorso prima di proporlo.
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