Cassazione Civile, Ordinanza n. 20172/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 1999, indicato dalla società nella dichiarazione e mai utilizzato né precedentemente chiesto a rimborso. La contribuente aveva presentato una domanda di rimborso nel 2009; l'Ufficio aveva opposto il diniego. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, e la decisione era stata confermata in appello sul rilievo che, trattandosi di credito IVA infrannuale, non fosse necessaria la presentazione del modello VR e non operasse la decadenza biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 8, comma 2, d.P.R. 542/1999, sostenendo che per i rimborsi infrannuali il rimborso è subordinato a una specifica istanza/opzione da presentarsi nei modi previsti e che, in mancanza, la domanda presentata nel 2009 era tardiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la disciplina applicabile ai rimborsi di crediti IVA non rientranti in specifiche previsioni speciali è quella residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, e che la previsione dell'art. 8, comma 2, d.P.R. 542/1999 disciplina le modalità per richiedere il rimborso del credito IVA infrannuale. La sentenza d'appello, avendo escluso l'applicazione di tale disciplina e della relativa istanza, è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992
"la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"
È norma residuale e di chiusura del sistema per le domande di rimborso/restituzione dei tributi, applicabile quando la legge speciale non preveda una disciplina specifica.
art. 8, comma 2, d.P.R. 542/1999
Disciplina le modalità per richiedere il rimborso del credito IVA di cui all'art. 38-bis d.P.R. 633/1972 ovvero, in alternativa, la compensazione; la relativa istanza è presupposto necessario ai fini del rimborso/compensazione nei casi regolati dalla norma.
art. 38-bis, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato come base normativa del rimborso del credito IVA infrannuale.
Richiamato in relazione alla sanzionabilità dell'errata utilizzazione della compensazione in assenza dei presupposti.
Fondamento del principio iura novit curia: il giudice può individuare la norma corretta applicabile ai fatti di causa.
Richiamato per delimitare il divieto di ultra/extra-petizione, che impedisce al giudice di mutare i fatti costitutivi o attribuire un bene diverso da quello richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, mentre l'Ufficio assume posizione di convenuto e può difendersi anche con argomentazioni giuridiche diverse da quelle poste a base del diniego amministrativo.
- Per i rimborsi di crediti IVA, in assenza di una disciplina speciale autosufficiente, opera la regola residuale di decadenza biennale prevista dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- La domanda o istanza prevista dalla disciplina dei rimborsi IVA infrannuali costituisce un presupposto necessario del relativo meccanismo di rimborso o compensazione; la sua omissione non può essere superata dalla sola indicazione del credito in dichiarazione annuale, se la norma richiede un adempimento specifico.
- Il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, può e deve ricondurre i fatti allegati alla corretta disciplina normativa, senza violare il contraddittorio, purché non alteri i fatti costitutivi della domanda né attribuisca un bene diverso da quello richiesto.
- L'errata utilizzazione della compensazione IVA in assenza dei relativi presupposti non è una mera irregolarità formale, poiché incide sui tempi di incasso dell'Erario e può essere sanzionata.
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