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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13876/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società agricola aveva presentato istanza di rimborso del credito IVA relativo all'anno d'imposta 2013, indicando acquisti di beni strumentali e sostenendo che, in quanto società agricola, non fosse soggetta alla disciplina delle società non operative. L'Ufficio, dopo verifica, aveva negato il rimborso ritenendo la società non operativa ai sensi dell'art. 30 della l. 724/1994. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CGT di secondo grado aveva accolto l'appello dell'erario, confermando il diniego sul rilievo del mancato superamento del test di operatività e ritenendo, inoltre, che l'attività svolta fosse in concreto commerciale. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per asserita mera riproduzione del diniego; 2) violazione dell'art. 30 l. 724/1994 per mancata considerazione delle situazioni oggettive che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi; 3) omesso esame del medesimo fatto decisivo relativo alle situazioni oggettive ostative. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha accolto il terzo, rilevando che la disciplina interna delle società non operative non può negare la qualità di soggetto passivo IVA né comprimere il diritto alla detrazione/rimborso in base al solo mancato raggiungimento di soglie di ricavi, quando sia accertato l'effettivo esercizio di un'attività economica; nel caso concreto il giudice d'appello aveva infatti riconosciuto tale attività. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché la decisione di merito dell'appello si poneva in contrasto con i principi espressi dalla CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di IVA, soggetto passivo, detrazione e rimborso, essendo irrilevante il solo mancato raggiungimento di soglie di ricavi ove l'attività economica sia effettivamente svolta.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972

    istanza di rimborso relativamente al credito IVA pari ad € 197.048,00 per "acquisti di beni strumentali"

    la disposizione sul rimborso IVA non può essere applicata in modo da negare il rimborso al soggetto che svolga effettivamente attività economica solo perché non abbia superato la soglia di operatività prevista dalla disciplina nazionale

  • art. 3, comma 37, l. 662/1996

    la società dichiarava che per l'anno d'imposta 2013 non sussistevano le condizioni previste da tale norma

    citata come parte della dichiarazione sostitutiva resa dalla contribuente, ma non è stata oggetto della ratio decidendi

  • art. 30, l. 724/1994

    disciplina delle società non operative

    la Corte afferma che rileva esclusivamente l'esercizio effettivo di un'attività economica e che la perdita del diritto alla detrazione/rimborso IVA per mancato raggiungimento di soglie di ricavi si pone in contrasto con la direttiva IVA

  • art. 36, d.lgs. 546/1992

    nullità della sentenza per la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

    la censura è stata respinta perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, consentiva di coglierne la ratio decidendi

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    la Corte esclude la nullità, ritenendo che la motivazione della decisione di merito fosse sufficiente a rendere intelligibile il percorso argomentativo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. 724/1994

    la censura sostanzialmente investiva un errore di sussunzione della fattispecie nella disciplina delle società non operative

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per la dedotta motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame del fatto, controverso e decisivo

    la censura è stata superata dall'accoglimento del terzo motivo, che ha ritenuto decisivo l'effettivo svolgimento di attività economica

  • art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    la qualità di soggetto passivo IVA non può essere esclusa per il solo fatto che il valore economico delle operazioni effettuate non raggiunga una soglia fissata dalla normativa nazionale; conta l'effettivo esercizio di un'attività economica

  • art. 167, direttiva 2006/112/CE

    osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle

  • art. 273, direttiva 2006/112/CE

    gli Stati membri possono adottare misure per assicurare la corretta riscossione dell'IVA, ma tali misure non possono eccedere quanto necessario né compromettere il diritto alla detrazione

  • principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità

    impediscono di subordinare la detrazione/rimborso a requisiti meramente quantitativi sganciati dalla reale attività economica

Massime di principio

  • In materia di IVA, la qualità di soggetto passivo dipende dall'effettivo esercizio di un'attività economica, non dal superamento di una soglia minima di ricavi stabilita dalla normativa interna.
  • La disciplina nazionale sulle società non operative non può essere applicata in modo da negare il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA quando non sia dimostrato, con elementi oggettivi, un uso fraudolento o abusivo del diritto.
  • Le misure nazionali di contrasto all'elusione o di controllo della riscossione IVA devono rispettare i principi di neutralità e proporzionalità e non possono tradursi in una compressione generalizzata del diritto alla detrazione.
  • Ai fini del rimborso IVA previsto dall'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972, la verifica della operatività non può prescindere dall'accertamento dell'effettiva attività economica svolta dal contribuente.
  • La motivazione del giudice di merito non è nulla se, pur sintetica o aderente alla motivazione dell'atto impugnato, consente di individuare la ratio decidendi e l'iter logico-giuridico seguito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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