Cassazione Penale, Sentenza n. 1221/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio di notifica dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia e contestazione dell'autenticità della firma sulla cartolina postale; 2) mancata traduzione dell'invito nella lingua comprensibile all'imputato; 3) doglianza sulla configurabilità dei reati contestati (lottizzazione abusiva e opere difformi) e sull'irregolarità della conferma della confisca senza pieno accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi e della proporzionalità della misura ablativa; 4) contestazione della data di consumazione del reato e della decorrenza della prescrizione (si sostiene che la consumazione sia anteriore al sopralluogo del 4 luglio 2016 e, in particolare, alla data di agibilità del 26/11/2008).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla notifica, alla traduzione e alla decorrenza della prescrizione, ritenendoli infondati o preclusi. Ha invece accolto il motivo relativo alla confisca: la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca e il giudice del rinvio è incaricato di verificare, con pieno apprezzamento di merito, la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva nei confronti del ricorrente e i presupposti di proporzionalità necessari per disporre la confisca, anche svolgendo ulteriori attività istruttorie. Il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
Norma che prevede la confisca per violazioni edilizie e di lottizzazione: la Corte ha richiamato l'obbligo di accertamento pieno degli elementi del reato prima di confermare la confisca, specie quando il reato è estinto per prescrizione
Richiamato in relazione alle violazioni su beni vincolati paesaggisticamente: i fatti di lottizzazione abusiva possono integrare anche reati paesaggistici, utili al complesso accertamento oggettivo della fattispecie
comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: utilizzate per inquadrare le doglianze di vizio di motivazione e violazione di legge sollevate dal ricorrente
Prevede l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia e la traduzione in lingua dell'imputato straniero se dagli atti non risulta la conoscenza dell'italiano. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la conoscenza della lingua italiana risultava dagli atti acquisiti e che la mancata traduzione non ha prodotto nullità insanabile
Regola la nullità assoluta: la Corte ha distinto le nullità assolute da quelle sanabili e ha escluso che la mancata traduzione o la contestazione della firma determinassero una nullità insanabile della notificazione
Prevede la preclusione delle nullità non assolute dopo la deliberazione della sentenza di primo grado: la Corte ha rilevato la preclusione di doglianze tardive relative alla notificazione
Disciplina la sanatoria delle notificazioni: la Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria qualora l'atto sia comunque idoneo a determinare la conoscenza effettiva
Richiamato come criterio di garanzia: la Corte indica che per disporre misure ablative in presenza di prescrizione il giudice d'appello deve procedere a pieno accertamento del merito e dei presupposti della misura
Norme sulla prescrizione del reato: la Corte ha confermato che, per reati di lottizzazione 'mista', il momento consumativo rilevante è l'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può essere successivo ai singoli atti di partecipazione
Massime di principio
- La contestazione dell'autenticità della firma su cartolina postale usata per la notifica richiede, in genere, la proposizione della querela di falso per escludere la riconducibilità della firma al destinatario; senza querela di falso la prova della notificazione resta solida
- La mancata traduzione dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio non comporta automaticamente nullità assoluta se dagli atti risulta che l'imputato conosceva la lingua italiana o se l'atto è comunque idoneo a determinare la conoscenza effettiva; le nullità non assolute sono inoltre soggette a preclusione temporale
- Quando una misura ablativa (es. confisca) viene disposta con riferimento a reati estinti per prescrizione, il giudice d'appello è tenuto a un pieno e motivato accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e dei criteri di proporzionalità prima di confermare la confisca; in mancanza la decisione sulla confisca può essere annullata e rinviata
- Nel reato di lottizzazione abusiva 'mista' la consumazione si identifica con l'ultimo atto integrativo dell'illecito (ultimazione di opere, trasferimenti, ecc.); per i concorrenti rileva tale momento ai fini della prescrizione, non il singolo atto di partecipazione
- Le doglianze processuali relative a notifiche e traduzioni devono essere tempestive e documentate: deduzioni generiche o depositate tardivamente possono essere dichiarate precluse o infondate
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