Cassazione Penale, Sentenza n. 1202/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo (terreno, mezzi e materiali) disposto per ipotesi di reati ambientali (abusive attività di raccolta/trasporto/smaltimento di rifiuti e compromissione significativa del terreno). Hanno dedotto violazione di legge sostenendo l'assenza del fumus commissi delicti: i materiali sarebbero stati legittimamente stoccati e riconducibili all'attività imprenditoriale della Edilservizi (inerti/merce riutilizzabile, mezzi di lavoro non veicoli fuori uso), con riferimento anche al D.M. n.127/2024 sugli inerti; inoltre hanno censurato l'omessa valutazione dell'estensione dell'area effettivamente funzionale all'attività (porzioni di terreno ad uso agricolo non pertinenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di legittimazione: i beni posti sotto sequestro risultavano di proprietà di soggetti terzi (Istituto Diocesano e la societa' Edilservizi s.r.l.s.) e i ricorrenti non avevano titolo a proporre il gravame in proprio (mancanza di interesse concreto ed attuale alla restituzione e mancanza di procura speciale per agire in nome della persona giuridica). La Corte ha inoltre osservato che le doglianze sostanziali sui fatti (fumus) costituiscono, in sede di cassazione sulle misure reali, un'inedotta criticabilità della motivazione e non sono idonee a sanare la carenza di legittimazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 256, D.lgs. n. 152 del 2006
art. 256, D.lgs. n. 152 del 2006
Norma richiamata come fattispecie di reato ipotizzata (gestione non autorizzata di rifiuti). La Corte non è entrata nel merito della qualificazione dei materiali poiché ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione.
art. 452-bis cod. pen.
Norma richiamata in relazione all'ipotesi di compromissione significativa del terreno. Anche qui la Corte non ha valutato il fumus sul merito, avendo deciso per inammissibilità per ragioni processuali.
art. 322 cod. proc. pen.
La Corte interpreta la disciplina del riesame/sequestro rilevando che chi non è titolare del bene sottoposto a sequestro può proporre gravame solo se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; senza tale interesse la domanda è inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, disp. Att., cod. proc. pen.
Richiamato per la limitazione della esposizione dei motivi in Cassazione: i ricorrenti hanno formulato motivi sintetici come consentito, ma la Corte sottolinea che, in tema di misure reali, la censura della motivazione è ammissibile solo in presenza di radicale assenza di ragionamento giustificativo.
D.M. n. 127 del 28 giugno 2024
decreto ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024
Citato dalla difesa per sostenere che alcuni materiali inerti possono cessare di essere considerati rifiuti dopo operazioni di recupero; la Corte non ha valutato il rilievo tecnico-normativo sul merito, esaminando prima la legittimazione al gravame.
Massime di principio
- Chi impugna un sequestro preventivo deve avere un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene: la mera qualità di indagato non è sufficiente se il bene è di proprietà di terzi.
- Beni di una società non possono essere fatti valere in cassazione da un socio o da chi agisce in proprio senza procura speciale conferita dalla persona giuridica; è necessaria una procura speciale per agire per conto della società.
- Il difensore che propone ricorso per conto di un legale rappresentante deve essere munito di procura speciale che specifichi la qualità (es. legale rappresentante della società) per conferire legittimazione a impugnare i beni della persona giuridica.
- In tema di misure reali la Corte non entra nel merito della qualificazione dei fatti (fumus) quando il ricorso è inammissibile per vizi processuali; le questioni di merito vanno trattate solo se è superata la verifica di legittimazione.
- Chi impugna deve indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, gli elementi di fatto e di diritto che giustificano il proprio rapporto con la cosa sottoposta a sequestro e l'interesse alla restituzione.
- La mancata legittimazione può comportare la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di sanzioni a carico del ricorrente; è quindi essenziale verificare titoli di proprietà, detenzione qualificata o procura prima di proporre il gravame.
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