Cassazione Penale, Sentenza n. 1205/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'ammissione a sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 20-bis cod. pen. e della legge n. 689/1981 in relazione alla pena inflitta con sentenza n. 5334/2023. Ha dedotto che il giudice della cognizione non lo aveva interpellato, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 1, per acquisire il consenso alla sostituzione della pena, e ha chiesto la restituzione del termine ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre ha censurato il presidente del collegio per non avere fissato udienza camerale (violazione art. 666, comma 3), essendosi il provvedimento di inammissibilità pronunciato de plano.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità del Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., constatando manifesta infondatezza per vizio di legittimità e non per ragioni di merito, per cui il decreto poteva essere emesso de plano. Sul merito della sostituzione, la Corte ha affermato che, dopo la definitività della sentenza, il giudice dell'esecuzione non ha competenza per recuperare l'ammissione alle sanzioni sostitutive se non nell'ipotesi residuale dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 (non rilevante qui); il rimedio contro la mancata ammissione è l'impugnazione della sentenza di cognizione. L'art. 670, comma 3, non era applicabile nella fattispecie. Inoltre la mancata formulazione dell'avviso ex art. 545-bis non determina automaticamente la nullità della sentenza, essendo il potere del giudice discrezionale e la mancata interpello presupporre spesso una valutazione implicita di insussistenza delle condizioni. Esito: ricorso respinto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
normativa che prevedeva l'obbligo, nel quadro previgente ad alcune modifiche, di interpellare l'imputato e acquisirne il consenso per la sostituzione della pena; la Corte tuttavia ritiene che l'omesso avviso non determina sempre nullità se il giudice ha implicitamente valutato l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione
art. 20-bis cod. pen.
richiamato come base normativa relativa alle sanzioni sostitutive o regimi di applicazione della pena, invocato dal ricorrente quale fondamento delle richieste
Legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamata per individuare i presupposti sostanziali per le sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi; il ricorrente ha sostenuto che tali presupposti erano presenti
art. 666 cod. proc. pen.
il comma 2 disciplina la declaratoria di inammissibilita per manifesta infondatezza che può essere resa de plano; il comma 3 è invocato dal ricorrente per lamentare la mancata fissazione dell'udienza camerale, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del comma 2 nel caso concreto
art. 670 cod. proc. pen.
norma che disciplina la richiesta di declaratoria di non esecutività in funzione della restituzione del termine per impugnare; la Corte ha ritenuto che non fosse lo strumento appropriato per ottenere la riammissione alle sanzioni sostitutive dopo la definitività della sentenza
d.lgs. n. 150 del 2022
previsione normativa eccezionale che può consentire un intervento del giudice dell'esecuzione in casi residuali; la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso concreto
d.lgs. n. 31 del 2024
menzionato come modifica normativa recente: la decisione tiene conto del quadro normativo antecedente alle modifiche, osservando che le regole sull'interpello erano diverse prima delle novità normative
Giurisprudenza citata - Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 (dep. 2024)
principio secondo cui il giudice non e' obbligato in ogni caso a proporre la pena sostitutiva; l'omessa formulazione dell'avviso ex art. 545-bis non comporta necessariamente la nullità della sentenza, poiché presuppone una valutazione implicita dell'insussistenza dei presupposti
Giurisprudenza citata - Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013 (Piccinno)
richiamata per il principio secondo cui il decreto di inammissibilita per manifesta infondatezza puo' essere emesso de plano solo quando la manifesta infondatezza sia riscontrabile per difetto delle condizioni di legge, ossia per vizio di legittimita
Massime di principio
- Dopo la definitività della sentenza, il giudice dell'esecuzione ha competenze limitate: non può sostituirsi al giudice di cognizione per valutare l'ammissione a sanzioni sostitutive, salvo ipotesi eccezionali previste da norme specifiche.
- La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. può essere emessa de plano quando la manifesta infondatezza ricada su vizi di legittimità o difetto delle condizioni di legge, senza necessità di udienza camerale.
- L'omissione dell'interpello ex art. 545-bis non determina automaticamente la nullità della sentenza: va valutato se il giudice abbia implicitamente ritenuto insussistenti i presupposti per la misura sostitutiva (potere discrezionale del giudice di merito).
- Il rimedio appropriato contro la mancata ammissione a sanzioni sostitutive è l'impugnazione della sentenza di cognizione; non è normalmente percorribile l'uso dell'art. 670, comma 3, per ottenere la restituzione del termine a fini di richiesta di sanzioni sostitutive dopo la definitività.
- In situazioni simili verificare sempre il quadro normativo vigente (es. modifiche recenti come il d.lgs. n. 31/2024) perché gli obblighi di interpello e le condizioni procedurali possono essere mutate; la strategia processuale dipende da quale regime sia applicabile al momento del fatto o della sentenza.
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