Cassazione Penale, Sentenza n. 1203/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato contestato (art. 73 T.U. stupefacenti aggravato ex art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: omissione di motivazione del giudice di prime cure in relazione alla deposizione del teste Lucanto e travisamento delle risultanze, rilevando che dalle intercettazioni e dalle sentenze di altro procedimento (n. 1998/2019) emergerebbe che la sostanza detenuta nel procedimento in esame fosse la stessa oggetto delle cessioni già giudicate (ne bis in idem/retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare); mancata valutazione della riduzione delle esigenze cautelari per il tempo trascorso e per il comportamento tenuto durante la misura, nonché disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati. Sono state invocate violazioni di norme processuali (tra cui art. 124 c.p.p., artt. 273, 297 comma 3, 303 c.p.p., art. 73 d.P.R. 309/1990; e nel secondo motivo art. 125 c.p.p., artt. 274, 275, 299 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente integrato e motivato il provvedimento impugnato, valutando che non fosse dimostrata l'identità naturalistica o la connessione qualificata tra le condotte dei diversi procedimenti tali da giustificare la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare. Ha inoltre condiviso che il tempo trascorso e gli altri elementi indicati dalla difesa non costituiscono, di per sé, novità idonee a far venir meno le esigenze cautelari nella fase successiva all'applicazione della misura. La Corte ha escluso errori di diritto o vizi motivazionali manifesti che giustificassero l'accoglimento del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa per censurare motivazioni ritenute carenti; la Corte richiama il potere del giudice d'appello (TdR) di integrare la motivazione mancante nel giudizio cautelare, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali.
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai termini dell'impugnazione; la Corte ha considerato infondate le doglianze che miravano a riesaminare valutazioni di merito già adeguatamente argomentate.
Richiamato in relazione alla disciplina della liquidazione delle spese e del procedimento; non è risultato violato nella decisione impugnata.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte ha ribadito che l'attualità del pericolo va valutata prognosticamente soprattutto nella fase di applicazione della misura; terminata quella fase il tempo trascorso perde rilievo decisivo.
Richiamato in ordine agli effetti delle misure; la Corte ha confermato che la valutazione dell'adeguatezza della misura è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizio di legge o manifesta illogicità.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Dispositivo sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare in caso di contestazione a catena. La Corte e il TdR hanno sottolineato che la retrodatazione richiede la prova della desumibilità dei fatti e della connessione qualificata; l'onere probatorio grava su chi la invoca.
Norma sulla revoca/sostituzione delle misure cautelari. La Corte ha confermato che la valutazione della cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari spetta al giudice di merito e richiede elementi di novità significativi.
Richiamato dalla difesa in relazione agli oneri probatori e alla valutazione degli atti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero omissioni tali da determinare il vizio dedotto.
art. 73, d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
Norma incriminatrice relativa alla detenzione e cessione di stupefacenti. La questione verteva sulla identità naturalistica della sostanza oggetto di diverse contestazioni; la Corte e il TdR hanno ritenuto non provata l'identità tale da applicare il ne bis in idem o la retrodatazione.
Massime di principio
- In appello cautelare il tribunale del riesame può integrare la motivazione mancante del provvedimento impugnato: non sempre l'assenza di una motivazione autonoma comporta l'annullamento automatico dell'atto di primo grado.
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (meccanismo connesso al ne bis in idem/contestazione a catena) è necessario dimostrare l'identità naturalistica dei fatti e la desumibilità degli stessi dagli atti del procedimento anteriore; l'onere della prova grava su chi invoca tale effetto.
- Il tempo trascorso dai fatti contestati rileva soprattutto nella fase di applicazione della misura cautelare; una volta esaurita quella fase, il solo decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni non sono di per sé elementi sufficienti a imporre la revoca o la sostituzione della misura.
- La diversa misura concessa a coimputati non determina automaticamente un diritto alla medesima misura per l'indagato: le esigenze cautelari vanno valutate distintamente per ciascun imputato.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non valuta nuovamente l'apprezzamento probatorio del merito se non nei casi di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica; il sindacato è limitato alla verifica della congruità logica e della non manifesta illogicità della motivazione.
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