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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1201/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: durante l'udienza difensore e indagato hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con sottoscrizione autenticata. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. in tema di sanzioni per inammissibilità.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 41-quinquies, comma 6, della L. n.1150/1942 e relative norme urbanistiche (si contestava l'obbligo del piano attuativo, invocando la qualificazione dell'area come "lotto intercluso" e la cessazione dell'efficacia della norma dopo l'adeguamento del PRG e del D.M. 1444/1968); 2) violazione dell'art. 3 del DPR n.380/2001 (si sosteneva che l'intervento fosse ristrutturazione e non nuova costruzione, richiamando la persistenza di tracce dell'opera preesistente e la coincidenza dell'area di sedime); 3) violazione dell'art. 321 c.p.p. per carenza motivazionale circa il periculum in mora (si censurava l'assenza di indicazioni specifiche sul perché la libera disponibilità dell'area avrebbe determinato il concreto rischio di ripresa dei lavori e la frustratio delle finalità del sequestro).

Norme richiamate

  • Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - art. 41-quinquies, comma 6

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto la norma vigente e cogente imponendo l'obbligo di piano attuativo; il ricorrente ha contestato tale applicabilità per il carattere di "lotto intercluso" dell'area e per l'adeguamento del PRG comunale al D.M. 1444/1968.

  • Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

    Riferimento agli standard urbanistici; il ricorrente ha sostenuto che l'adeguamento comunale a tale DM avrebbe reso inapplicabile l'obbligo del piano attuativo previsto dal comma 6 della L. 1150/1942.

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380 - art. 3

    Norma utilizzata per la qualificazione dell'intervento edilizio (nuova costruzione vs ristrutturazione); la difesa ha argomentato che l'intervento era ristrutturazione e quindi non richiedeva piano attuativo e poteva rientrare nella SCIA.

  • Testo Unico dell'edilizia (DPR n.380/2001) - art. 23 (SCIA) e art. 44, lett. c)

    Riferimento alle possibilità di sostituire il piano attuativo con procedimenti semplificati quali la SCIA; la questione rileva nella distinzione tra nuova costruzione e intervento sull'esistente.

  • Legge regionale n. 12/2005 - art. 9

    Richiamata in relazione alla verifica degli standard minimi e al Piano dei Servizi comunale; la difesa ha sostenuto che, per interventi sull'esistente, non occorre una nuova verifica caso per caso delle dotazioni quando operative regole oggettive del Piano dei Servizi definiscono le integrazioni.

  • Codice di procedura penale - art. 321

    Richiesto come parametro per la motivazione del periculum in mora: il ricorrente ha censurato la genericità della motivazione del riesame sul pericolo di ripresa dei lavori senza titolo.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Utilizzato dalla Corte per giustificare la condanna pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia, in quanto l'art. 616 non distingue tra varie ipotesi di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione, se formalmente valida e sottoscritta, determina l'inammissibilità del ricorso e può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende).
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare su illeciti edilizi è necessario fornire documentazione amministrativa (PRG, PGT, atti comunali, circolari) per dimostrare la cessazione di efficacia di norme urbanistiche o l'applicabilità di eccezioni (es. lotto intercluso).
  • La qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento (nuova costruzione vs ristrutturazione) è cruciale: per contrastare un sequestro preventivo conviene allegare criteri tecnici, planimetrie, fotografie e perizie che evidenzino la persistenza di elementi preesistenti e la coincidenza dell'area di sedime.
  • Sul punto del periculum in mora il giudice deve motivare in modo specifico e concreto le ragioni per cui la disponibilità del bene comporterebbe il rischio di vanificare le finalità del sequestro; censure generiche rischiano di essere inefficaci se non sostenute da elementi fattuali.
  • In fasi cautelari, è utile predisporre memorie circostanziate e produrre prova amministrativa e tecnica fin dal riesame per evitare che il giudice ritenga sussistente la cogenza normativa o il pericolo di completamento dei lavori.
  • Se la strategia difensiva punta sull'interpretazione di norme urbanistiche complesse, è necessario richiamare giurisprudenza consolidata e motivare la compatibilità fra disciplina statale, regionale e atti comunali per evitare questioni interpretative deboli in sede di legittimità.

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