Cassazione Penale, Sentenza n. 1200/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un autocarro nel cui vano venivano rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi. Il ricorso articolava due motivi: 1) vizio di motivazione (mancata specificazione della natura del materiale, contraddittorietà e illogicità; affermazione che si trattava di trasporto illecito pur essendo materiali edilizi destinati al riutilizzo); 2) violazione di legge rispetto all'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, D.lgs. 152/2006, sostenendo l'assenza di elementi per qualificare l'attività come gestione imprenditoriale di rifiuti e che il trasporto fosse occasionale e privato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: carenza di interesse perché l'automezzo è di proprietà di una società e il ricorrente, pur utilizzandolo, non ha titolo alla restituzione; il primo motivo (vizio di motivazione) è inammissibile per i limiti dell'art. 325 c.p.p. e perché la motivazione non era assente o meramente apparente; il Tribunale ha fornito adeguata motivazione circa la natura di rifiuto dei materiali, l'assenza di autorizzazioni e l'urgenza del sequestro. Il secondo motivo è privo di pregio: la qualificazione dei materiali come rifiuti è questione di fatto insindacabile in Cassazione qualora motivata; l'onere di provare la destinazione al riutilizzo era del ricorrente e non assolto; l'esercizio dell'attività di muratore integra la qualifica soggettiva rilevante per l'art. 256 e il reato può riguardare chi abbandona rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di un'attività economica. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
codice penale
Richiamato come riferimento alle disposizioni penali applicabili in relazione alla responsabilità dell'attività illecita connessa alla gestione dei rifiuti.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale)
art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2
Norma centrale per la configurazione del reato di gestione illecita di rifiuti in ambito di attività di impresa; la Corte ha ritenuto sussistere il fumus quando vi è trasporto/deposito di rifiuti non autorizzato nell'esercizio, anche di fatto, di un'attività economica.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale)
Definizione di rifiuto: la valutazione della natura di oggetto quale rifiuto costituisce una quaestio facti rimessa al giudice di merito; la Corte ricorda che tale accertamento è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
codice di procedura penale
Limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: è ammessa la censura per violazione di legge; l'impugnazione per motivazione deve essere ricondotta alla nozione di violazione di legge solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.
Massime di principio
- Se il bene sottoposto a sequestro è di proprietà di terzi, l'indagato che ne abbia solo l'uso può avere carenza di interesse a proporre ricorso per dissequestro salvo dimostrare un interesse concreto alla restituzione.
- Le censure sulla motivazione di un provvedimento cautelare reale devono essere formulate nei termini di violazione di legge ex art. 325 c.p.p.; un rilievo di mera illogicità o diversa lettura dei fatti è, di norma, inammissibile.
- La qualificazione di materiali come rifiuti è questione di fatto riservata al giudice di merito: in Cassazione essa è sindacabile solo se la motivazione è assente o manifestamente viziata.
- L'onere di provare che materiali rinvenuti non sono rifiuti o sono destinati al riutilizzo grava su chi ne deduce la liceità; affermazioni meramente dichiarative non sono sufficienti.
- La distinzione tra soggetto qualificato e privato va operata anche valutando la natura effettiva dell'attività (reale esercizio di attività economica), non solo la qualifica formale; chi opera nell'ambito di un'attività economica può essere considerato soggetto qualificato ai fini dell'art. 256.
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