Cassazione Penale, Sentenza n. 1204/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Brescia del 15/06/2016 (irrevocabile il 06/03/2018). Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 167 cod. pen., sostenendo che, per il decorso del quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza concessiva (6/03/2018 -> 6/03/2023), il reato si era estinto e non poteva più essere revocato il beneficio; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il pubblico ministero aveva richiesto la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, mentre il giudice dell'esecuzione ha qualificato l'istanza e disposto la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 (cumulo delle pene oltre il limite di cui all'art. 163).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, precisando che la difesa deve svolgersi sulle questioni dedotte e non sulla qualificazione giuridica delle stesse, e che in ogni caso si trattava di ipotesi di revoca obbligatoria ex art. 168, comma 1. Quanto al motivo relativo all'estinzione ex art. 167, la Corte ha affermato che la revoca prevista dall'art. 168, comma 1, ha natura dichiarativa: gli effetti sostanziali risalgono al momento in cui si è verificata la condizione di revoca (qui, la sopravvenuta irrevocabilità della seconda sentenza che ha determinato il cumulo oltre il limite), perciò la maturazione della causa di revoca nel quinquennio legittima l'adozione del provvedimento anche se nel frattempo fosse intervenuta una declaratoria di estinzione o fosse decorso il termine quinquennale. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che il comma 1 (revoca obbligatoria per sopravvenuta irrevocabilità di altra condanna che porta il cumulo oltre il limite) ha natura dichiarativa: il provvedimento di revoca è ricognitivo della decadenza ope legis e gli effetti sostanziali risalgono al momento in cui si è verificata la condizione.
Disciplina l'estinzione del reato per decorso del termine di sospensione. La Corte precisa che l'eventuale decorso del quinquennio non impedisce l'adozione del provvedimento di revoca quando la causa di revoca (es. sopravvenuta irrevocabilità di altra condanna) sia maturata nel periodo rilevante, dato il carattere dichiarativo della revoca ex art. 168, comma 1.
Fissa il limite delle pene cumulabili ai fini della sospensione condizionale. Nel caso in esame il cumulo delle pene superava il limite previsto, determinando l'obbligo di revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, ha natura dichiarativa: quando si verifica la causa che impone la revoca (ad es. una seconda condanna irrevocabile che porta il cumulo oltre il limite), gli effetti retroagiscono al momento della verifica della condizione e il provvedimento giudiziale è atto ricognitivo.
- Il decorso del termine quinquennale per l'estinzione previsto dall'art. 167 non blocca automaticamente la revoca obbligatoria ex art. 168, comma 1, se la causa di revoca si è già verificata entro quel periodo: la revoca può essere adottata anche dopo la scadenza del quinquennio perché ha effetto retroattivo.
- È importante distinguere tra la revoca obbligatoria (art. 168, comma 1) e la revoca facoltativa (art. 168, comma 2): nei casi di revoca discrezionale le valutazioni del giudice sono costitutive e non meramente dichiarative, con conseguenze diverse in relazione all'applicabilità dell'estinzione del reato per decorso del tempo.
- La diversa qualificazione giuridica attribuita dal giudice rispetto alla formula invocata dal pubblico ministero non viola il diritto di difesa se le questioni sostanziali dedotte risultano note e affrontate: la difesa va esercitata sulle questioni fattuali e giuridiche e non sulla mera etichettatura normativa.
- In situazioni simili conviene verificare cronologicamente: (a) data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione; (b) data e contenuto della successiva sentenza irrevocabile che può determinare cumulo delle pene; (c) se la revoca sarebbe obbligatoria o discrezionale, perché ciò incide sull'efficacia dell'eventuale declaratoria di estinzione per decorso del tempo.
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