Cassazione Civile, Ordinanza n. 19774/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo azionato dall’INPS a seguito di verbale ispettivo. La Corte d’appello aveva dichiarato non dovuta la contribuzione richiesta, ritenendo che l’Istituto non avesse provato in modo rigoroso i fatti costitutivi della pretesa, in particolare l’effettivo impiego di alcuni lavoratori nell’appalto tra la società resistente e una terza impresa appaltatrice, presupposto della responsabilità contributiva ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. L’INPS ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte avesse svolto contestazioni solo generiche e che, a fronte di allegazioni specifiche contenute nel verbale ispettivo, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere operante il principio di non contestazione, esonerando l’Istituto dall’ulteriore prova; secondo l’INPS, le ammissioni rese dal datore di lavoro e la documentazione visionata in sede ispettiva avrebbero dovuto attribuire efficacia probatoria al verbale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente ricondotte alla violazione di legge, investissero in sostanza il tema del principio di non contestazione, ma senza rispettare l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c. Inoltre ha affermato che l’INPS aveva erroneamente valorizzato il verbale ispettivo come fonte di allegazione idonea a far scattare la non contestazione, mentre tale principio opera solo all’interno del processo e, nel rito del lavoro, si collega all’art. 416 c.p.c. e ai fatti allegati dall’attore nel processo stesso. Nel giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, l’onere di contestazione e di prova deve restare ancorato alle allegazioni processuali, non a fatti contenuti in atti extraprocessuali. La società resistente è risultata quindi vittoriosa; l’INPS è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003
richiamato come base normativa della pretesa contributiva connessa all’appalto; la Corte non ne muta il contenuto ma esclude che il solo verbale ispettivo basti a provare i fatti costitutivi del credito
il principio di non contestazione opera solo sui fatti allegati nel processo e non su atti extraprocessuali come il verbale ispettivo
richiamato dall’INPS ma ritenuto inconferente rispetto alla doglianza sostanziale, che verte sulla non contestazione e sulla prova dei fatti
nel processo del lavoro impone al convenuto di prendere posizione in modo preciso sui fatti posti a fondamento della domanda, pena la non contestazione dei fatti costitutivi
la Corte ribadisce che l’onere della prova resta a carico della parte che fa valere il credito, salvo che i fatti siano rimasti non contestati nel processo
il ricorso per cassazione che invochi la violazione del principio di non contestazione deve trascrivere gli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura difetta di specificità
richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
evocati per spiegare la circolarità endoprocessuale tra allegazione, contestazione e prova nel rito del lavoro
menzionato nel motivo come parametro normativo del credito contributivo derivante dall’appalto
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera soltanto rispetto ai fatti allegati nel processo e non può essere fondato su atti extraprocessuali, come verbali ispettivi o documenti formati fuori dal giudizio.
- Nel rito del lavoro, il convenuto deve prendere posizione in modo specifico e non generico sui fatti costitutivi allegati dall’attore; solo la mancata contestazione processuale rende superflua la prova del fatto non controverso.
- Chi denuncia in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve indicare con precisione e trascrivere gli atti processuali su cui la censura si fonda, altrimenti il motivo difetta di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- In un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, la prova dei fatti costitutivi della pretesa resta a carico dell’ente previdenziale, salvo che tali fatti siano stati effettivamente non contestati nel processo.
- L’efficacia probatoria del verbale ispettivo non può essere affermata in via automatica come sostitutiva delle allegazioni e prove processuali richieste dal rito applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19624/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19637/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19653/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19659/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19673/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19679/2023 del 11/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →