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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07824/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU notificato nel 2017 a una società per omessa denuncia delle superfici tassabili occupate in un immobile destinato a uffici e deposito, con riferimento agli anni 2011 e 2012. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, prescrizione e decadenza del potere impositivo. La CTR aveva accolto in parte l'appello della contribuente, ritenendo decaduto il potere di accertamento per l'annualità 2011 e, conseguentemente, gli interessi. Il concessionario della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse errato nel fissare il dies a quo della decadenza al 20 gennaio dell'anno oggetto di imposta, invece che all'anno successivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, in tema di TARSU, quando il contribuente omette di presentare la denuncia corretta e completa e resta inerte, l'obbligo dichiarativo permane anche negli anni successivi; tuttavia, il termine di decadenza per l'accertamento non decorre in modo indiscriminato, ma va distinto a seconda che l'occupazione o detenzione sia già in corso all'inizio dell'anno d'imposta oppure inizi successivamente. Nel caso concreto, poiché la detenzione risultava già in essere all'inizio del 2011, il quinquennio utile per l'accertamento maturava al 31 dicembre 2016; essendo l'avviso notificato il 27 dicembre 2017, la notifica è stata considerata tardiva per l'annualità 2011. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha compensato le spese di lite, valorizzando il consolidarsi del nuovo orientamento solo in epoca successiva alla instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"

    la denuncia dei locali e delle aree tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; l'obbligo permane se intervengono variazioni rilevanti e la disciplina va letta distinguendo il caso di occupazione già in essere a inizio anno da quello iniziato in epoca successiva

  • art. 71 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 70 come norma disciplinante la fattispecie TARSU, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nel testo

  • art. 1, comma 161, l. n. 296/2006

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    la decadenza riguarda il potere di esigere il tributo tramite avviso di accertamento e, nei casi di omessa denuncia, decorre in relazione al momento in cui la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata; se l'occupazione è già in corso all'inizio dell'anno, il termine decorre dall'anno corrente, mentre se inizia successivamente decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione

  • artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446/1997

    richiamati per qualificare il ruolo del concessionario del servizio di gestione e riscossione del tributo locale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di TARSU, l'obbligo di presentare la denuncia dei locali e delle aree tassabili non si esaurisce con una dichiarazione iniziale se la situazione di fatto rilevante permane senza una denuncia corretta e completa; l'inerzia del contribuente non impedisce, di per sé, l'accertamento dell'ente impositore.
  • Il termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, va individuato in relazione al momento in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata, distinguendo tra occupazione già esistente all'inizio dell'anno d'imposta e occupazione iniziata solo successivamente.
  • Se l'occupazione o detenzione è già in corso all'inizio dell'anno, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente; se invece inizia in un momento successivo, la decorrenza si sposta al 20 gennaio dell'anno seguente.
  • La decadenza prevista per gli avvisi di accertamento dei tributi locali riguarda il potere di notificare l'atto impositivo entro il termine stabilito, non un generico potere di accertare in astratto la sussistenza del presupposto del tributo.
  • Quando si consolida un nuovo orientamento giurisprudenziale solo dopo l'introduzione del giudizio, può giustificarsi la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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