Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo e la sottesa cartella di pagamento emessa per infrazioni del codice della strada. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo infondata anche l'eccezione di prescrizione, sul rilievo che non fosse ancora decorso il termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. In cassazione, con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che la sentenza avrebbe errato nel pronunciarsi sul mancato decorso della prescrizione senza considerare che la notifica della cartella costituirebbe presupposto per la formazione del titolo esecutivo. La censura, tuttavia, non investiva la qualificazione data dal tribunale alla domanda come opposizione all'esecuzione né la specifica ratio decidendi del rigetto, fondata sull'assenza di maturazione del termine prescrizionale al momento dell'opposizione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta del Relatore ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.

    è richiamato come base del procedimento camerale non partecipato e della proposta del relatore condivisa dal collegio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione, ma la Corte non ravvisa una censura pertinente alla ratio decidendi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza incidere sulla ragione del rigetto

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'opposizione all'esecuzione

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai rimedi oppositivi agli atti esecutivi

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato dalla ricorrente quale norma processuale applicabile all'opposizione proposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non colpiscono la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a prospettare questioni non decisive o diverse da quelle poste a base del rigetto.
  • Quando il giudice di merito rigetta l'opposizione ritenendo non maturata la prescrizione del credito alla data della proposizione del giudizio, una censura che contesti soltanto profili astratti sulla formazione del titolo esecutivo non è idonea a sovvertire la decisione.
  • La qualificazione della domanda operata dal giudice di merito deve essere specificamente censurata in cassazione; in mancanza, la doglianza è inammissibile se non incide sulla base argomentativa effettivamente adottata.
  • Nei giudizi di opposizione relativi alla riscossione di sanzioni amministrative stradali, la verifica del decorso della prescrizione va ancorata al momento di proposizione dell'opposizione e al dies a quo individuato dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e può determinare, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.