Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo e la sottesa cartella di pagamento emessa per infrazioni del codice della strada. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo infondata anche l'eccezione di prescrizione, sul rilievo che non fosse ancora decorso il termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. In cassazione, con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che la sentenza avrebbe errato nel pronunciarsi sul mancato decorso della prescrizione senza considerare che la notifica della cartella costituirebbe presupposto per la formazione del titolo esecutivo. La censura, tuttavia, non investiva la qualificazione data dal tribunale alla domanda come opposizione all'esecuzione né la specifica ratio decidendi del rigetto, fondata sull'assenza di maturazione del termine prescrizionale al momento dell'opposizione.
Norme richiamate
proposta del Relatore ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.
è richiamato come base del procedimento camerale non partecipato e della proposta del relatore condivisa dal collegio
richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione, ma la Corte non ravvisa una censura pertinente alla ratio decidendi
richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza incidere sulla ragione del rigetto
richiamato dalla ricorrente in relazione all'opposizione all'esecuzione
richiamato dalla ricorrente in relazione ai rimedi oppositivi agli atti esecutivi
richiamato dalla ricorrente quale norma processuale applicabile all'opposizione proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non colpiscono la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a prospettare questioni non decisive o diverse da quelle poste a base del rigetto.
- Quando il giudice di merito rigetta l'opposizione ritenendo non maturata la prescrizione del credito alla data della proposizione del giudizio, una censura che contesti soltanto profili astratti sulla formazione del titolo esecutivo non è idonea a sovvertire la decisione.
- La qualificazione della domanda operata dal giudice di merito deve essere specificamente censurata in cassazione; in mancanza, la doglianza è inammissibile se non incide sulla base argomentativa effettivamente adottata.
- Nei giudizi di opposizione relativi alla riscossione di sanzioni amministrative stradali, la verifica del decorso della prescrizione va ancorata al momento di proposizione dell'opposizione e al dies a quo individuato dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e può determinare, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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