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Sentenza

Sentenza n. 1073/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione: - del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS-, con cui veniva revocato il nulla osta, richiesto con pratica -OMISSIS- e rilasciato in data-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con nulla osta al lavoro subordinato e visto d'ingresso, ha impugnato la revoca del nulla osta disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il provvedimento aveva rilevato la mancata produzione di documentazione ritenuta necessaria, tra cui l'autocertificazione sulla posizione previdenziale e fiscale e sulla capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro, il DURC, la dichiarazione di verifica del Centro per l'Impiego, l'asseverazione prevista dall'art. 44 del d.l. 73/2022, il passaporto del lavoratore, il certificato di idoneità alloggiativa e la dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere, sostenendo che la revoca era intervenuta circa tre anni dopo il rilascio del nulla osta, in violazione dei termini di conclusione del procedimento previsti dall'art. 2 della l. 241/1990. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa o inefficace comunicazione dei motivi ostativi, assumendo che, se previamente informato, avrebbe potuto regolarizzare la posizione e chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in considerazione del suo radicamento in Italia. L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità per tardività e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso applicando il principio della ragione più liquida e ha quindi omesso di esaminare l'eccezione di irricevibilità. Ha affermato anzitutto che la violazione del termine di conclusione del procedimento non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento adottato oltre termine. Ha poi ritenuto legittima la revoca perché il ricorrente non aveva dimostrato di aver prodotto la documentazione richiesta e analiticamente indicata nel provvedimento. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha precisato che la revoca del nulla osta non è circoscritta alle sole situazioni impeditive espressamente indicate dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, ma può riguardare ogni mancanza dei requisiti prescritti per l'ingresso del lavoratore straniero. Il provvedimento è stato inoltre qualificato come vincolato, sicché non era configurabile una violazione sostanziale dell'art. 10-bis della l. 241/1990 idonea a determinarne l'annullamento. Il ricorrente non aveva mai dimostrato l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto il nulla osta. Pertanto, secondo il Collegio, non poteva pretendere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione: tale possibilità presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e validamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, non il mancato avvio del rapporto di lavoro. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere disposta non soltanto per le specifiche situazioni impeditive previste dalla disciplina dell'immigrazione, ma anche per la mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso del lavoratore straniero.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disposizione che individua alcune situazioni impeditive, senza esaurire i casi in cui può essere revocato il nulla osta.

  • art. 42 d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    In caso di difetto dei presupposti per l'ingresso, consente la revoca del nulla osta, del visto d'ingresso e dell'eventuale permesso di soggiorno, oltre alla risoluzione di diritto del contratto di soggiorno eventualmente stipulato.

  • art. 2 l. 241/1990

    La violazione del termine di conclusione del procedimento non comporta automaticamente, da sola, l'illegittimità del provvedimento tardivamente adottato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullamento del provvedimento quando il potere esercitato è vincolato e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    È richiamato quale fonte dell'obbligo di asseverazione relativa alla documentazione necessaria per la procedura di ingresso per lavoro.

  • art. 7 d.lgs. 286/1998

    È richiamato in relazione alla dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato richiesta per l'alloggio del lavoratore.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo non comporta, di per sé, l'illegittimità del provvedimento adottato tardivamente, salvo che la disciplina applicabile attribuisca al termine natura perentoria o ricolleghi espressamente al suo superamento una conseguenza invalidante.
  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere disposta per qualsiasi accertata mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ingresso del lavoratore straniero, e non soltanto per le specifiche cause ostative espressamente elencate dalla disciplina sugli ingressi.
  • Quando la revoca del nulla osta consegue in modo vincolato alla mancata dimostrazione dei requisiti e alla carenza della documentazione necessaria, la mancata o irregolare comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 non conduce all'annullamento se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro subordinato previamente e validamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non spetta invece quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso o avviato.
  • In una controversia sulla revoca del nulla osta al lavoro, il lavoratore deve dimostrare l'avvenuta produzione della documentazione richiesta dall'amministrazione e, ai fini del permesso per attesa occupazione, l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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